Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali pregressi
Servizi ComunaliApprofondimento di Matteo Barbero
Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali pregressi
Matteo Barbero
La L. 160/2019, all’art. 1, comma 556, ha riproposto la possibilità per gli enti locali di attivare anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali pregressi.
Con la circolare n. 1299/2020, la Cassa depositi e prestiti ha quindi dettato le relative istruzioni operative. Essa chiarisce che non possono chiedere l'anticipazione gli enti locali in stato di dissesto finanziario e i soggetti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale nella fase antecedente all'approvazione del piano da parte della Corte dei conti.
Il finanziamento a breve è concesso per sbloccare i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali e, infine, registrati nella piattaforma dei crediti commerciali. Il pagamento di eventuali debiti fuori bilancio è subordinato al relativo riconoscimento. In realtà ,a la circolare sembra aprire anche alla possibilità di richiedere le anticipazioni per le fatture pervenute entro la fine dello scorso anno, anche se la relative scadenza sia successiva.
Possono essere concesse agli enti locali somme entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018, relative ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Sono poi confermati i tratti distintivi di questo strumento già utilizzato nel 2019: non costituiscono indebitamento; sono contratte in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b) del Tuel, fermo restando l'obbligo in capo all'ente di effettuare, successivamente al loro perfezionamento, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2020; sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del Tuel; non sono assoggettabili a esecuzione e in caso di dissesto finanziario il debito è escluso dalla massa passiva.
Riepiloghiamo di seguito l’iter dalla richiesta al rimborso
FASE ISTRUTTORIA
DOMANDA TRA IL 17 FEBBRAIO E IL 30 APRILE 2020 CORREDATA DA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA CDP TRA CUI ATTESTAZIONI DALLE QUALI RISULTI :
A CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA, SEGUE VERIFICA DEI DOCUMENTI DA PARTE CDP , SE POSITIVA SI PASSA ALL’AFFIDAMENTO CHE AVRA’ VALIDITA’ FINO AL 10 LUGLIO 2020.
STIPULA CONTRATTO ENTRO 21 GG SOLARI SUCCESSIVI ALLA FINE ISTRUTTORIA
EROGAZIONE: DOPO PERFEZIONAMENTO CONTRATTO ENTRO IL SETTIMO GIORNO LAVORATIVO DOPO RICHIESTA DI EROGAZIONE
PAGAMENTO DEBITI : ENTRO 15 GG DALLA EFFETTIVA EROGAZIONE
RIMBORSO : TOTALE O PARZIALE A CADENZA TRIMESTRALE (31 MARZO-30 GIUGNO- 30 SETTEMBRE – IN OGNI CASO INTERAMENTE ENTRO IL 30 DICEMBRE) MEDIANTE PAGAMENTO DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI MATURATI ALLA DATA DEL RIMBORSO.
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