Un nuovo strumento di informazione e approfondimento sulla protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Applicazione del Dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del D.L.34/2019
Servizi Comunali Assunzione Spesa personaleApprofondimento di Matteo Barbero
Applicazione del Dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del D.L.34/2019
Matteo Barbero
L’applicazione del Dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del D.L.34/2019, che probabilmente slitterà al 20 aprile 2020, continua a sollevare molti dubbi.
Tra questi, quello riguardante la tempistica di individuazione e aggiornamento del rapporto spesa di personale/entrate corrente.
Una prima chiave di lettura possibile è quella “statica”. Allo scopo di tenere ferme le previsioni della programmazione dei fabbisogni, visto che le spese di personale si determinano in base al rendiconto approvato e la media delle entrate si effettua su quelle indicate dagli ultimi tre rendiconti approvati, la media, allora, sarebbe da fissare una volta e per tutta la durata dell’anno finanziario. Per fare un esempio, quindi, nel 2020, questa visione suggerisce di calcolare la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato rapportando le spese emergenti solo dal rendiconto 2018 con le entrate degli anni 2016, 2017 e 2018. Non vi sarebbe la necessità di aggiornare il rapporto una volta approvato il rendiconto relativo al 2019, le cui risultanze dovrebbero essere utilizzate solo a partire dal 2021.
La chiave di lettura opposta è di tipo dinamico, per cui il rapporto sarebbe da aggiornare annualmente appunto a seguito dell’approvazione del rendiconto. Ciò, tuttavia, pone evidenti problematiche nel caso in cui da un anno all’altro l’ente cambi la sua posizione rispetto ai valori soglia e soprattutto laddove esso esca dal novero dei “virtuosi” (evenienza non del tutto improbabile: si pensi, ad esempio, alla celta di esternalizzare un’attività e le connesse entrate).
A nostro avviso, occorre calarsi nello sviluppo ordinario della programmazione. Pensiamo ad un ente che, in base ai dati attuali (rendiconto 2018 per le spese, rendiconti 2016,2017 e 2018 per le entrate, bilancio 2018 per il fcde), sia virtuoso. Esso oggi avvia una procedura assunzionale, ma ad aprile scopre di non essere più virtuoso. Come procedere?
Se l’ente è passato in seconda fascia, dovrebbe verificare che la nuova assunzione non comporti il superamento della spesa di personale certificata dal rendiconto 2019. Diversamente, potrebbe porsi uno sforamento del limite. Paradossalmente, se l’ente fosse passato addirittura in terza fascia avrebbe meno problemi nell’immediato, ma dovrebbe definire il percorso di rientro nei parametri entro il 2025.
Occorre posi considerare che, se è vero che di norma la programmazione del personale viene inserita già nel Dup di luglio, di norma essa diventa operativa non prima della nota di aggiornamento di novembre, anche perché è problematico avviare una procedura assunzionale senza avere certezza delle coperture di bilancio. Per cui, di fatto la finestra per assumere si riduce a pochi mesi.
1 marzo 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: