Se il conflitto d'interesse del responsabile unico è solo potenziale la gara è valida

Tar Marche - Ancona, Sezione I – Sentenza 25 febbraio 2020, n. 136

Servizi Comunali Gare
di Redazione: Galli Gianluca
03 Marzo 2020

MASSIMA

Il Tar Marche - Ancona, con la sentenza n. 136 del 25 febbraio 2020, ha affermato che il responsabile unico di procedimento di una gara di appalto non può essere dipendente in aspettativa né socio di un operatore economico che partecipa alla stessa gara, determinandosi in tal caso conflitto di interesse. Inoltre ha chiarito che i soggetti che svolgono il ruolo di Rup nelle stazioni appaltanti non devono mantenere rapporti di lavoro (neanche "congelati" dall'aspettativa) o societari con imprese partecipanti alle gare che essi coordinano, poiché in quel caso vengono a crearsi le condizioni previste dall'articolo 42 del Dlgs 50/2016

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