Approfondimento di Marco Massavelli

Il decreto sulla destinazione dei proventi sanzionatori dell’art. 142, c.d.s.

Servizi Comunali Sanzioni
di Massavelli Marco
03 Marzo 2020

Approfondimento di Marco Massavelli                                                                                                   

Il decreto sulla destinazione dei proventi sanzionatori dell’art. 142, c.d.s.

 

Marco Massavelli

 

La legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, tra le numerose novità introdotte nel codice della strada, ha provveduto a modificare, anche, l’articolo 142, in materia di limiti di velocità.

Di particolare interesse è stata l’aggiunta di una serie di nuovi commi, dal 12-bis al 12-quater, con i quali il Legislatore ha stabilito che i proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocità  stabiliti  dall’articolo 142 medesimo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della  velocità  ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, debbano essere attribuiti, in misura  pari  al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  è stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui dipende l'organo accertatore, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza Stato-città  ed  autonomie  locali.

 

Articolo 25, legge n. 120/2010 (stralcio)

 

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

in materia di limiti di velocita')

 

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del  1992  sono apportate le seguenti modificazioni:

   

    d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «12-bis. I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocità  stabiliti  dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della  velocità  ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle

violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari  al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  è  stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del   decreto   del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai commi  12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  enti  di cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei proventi ad essi destinati  nella  regione  nella  quale  sono  stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi  delle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di  interventi  di  manutenzione   e   messa   in   sicurezza   delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche' al potenziamento  delle  attività  di controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni   in   materia   di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento  delle spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto  di  stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare complessivo dei proventi di propria  spettanza  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento.  La  percentuale  dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta  del  30  per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di  cui  al primo periodo in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal  comma  4 dell'articolo 208 e dal  comma  12-ter  del  presente  articolo,  per ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette inadempienze».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza Stato-città  ed  autonomie  locali,  e'  approvato  il  modello   di relazione di cui  all'articolo  142,  comma  12-quater,  del  decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le  modalità  di  trasmissione  in  via  informatica  della stessa, nonche' le modalità di versamento dei  proventi  di  cui  al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le  modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n.  285 del 1992, che fuori dei centri abitati non  possono  comunque  essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore  ad  un  chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

3. Le disposizioni di cui  ai  commi  12-bis,  12-ter  e  12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  primo  esercizio finanziario successivo a quello in corso  alla  data  dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

 

 

A distanza di 10 anni, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, ha adottato il decreto 30 dicembre 2019  , recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti  di  velocità”, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2020, con il quale è stato approvato il modello di relazione, di cui all’articolo 142, comma 12-quater, codice della strada, e sono state definite le  modalità  di  trasmissione  in  via  informatica  della stessa, nonché le modalità di versamento dei  proventi  di  cui  al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma.

L’articolo 142, codice della strada, prevedeva che con il medesimo decreto fossero definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al medesimo articolo 142: il decreto 30 dicembre 2019 ha rinviato a successivo provvedimento la definizione di tali modalità di collocazione e uso dei dispositivi.

Entrando nel merito del provvedimento, il decreto stabilisce che, ai sensi dell'articolo 142, comma 12-quater, codice della strada,  gli  enti  locali  trasmettono  per  via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  ed  al Ministero dell'Interno, secondo le  modalità  specificate dal medesimo decreto, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno,  una  relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente  in  cui  siano  indicati  i  dati  relativi  ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma  1,  e 142, comma 12-bis, codice della strada.

 

 

 

 

 

Articolo 208, codice della strada (stralcio) 

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

 

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni

 

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17.5.1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13.6.1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30.12.1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

 

 

 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

 

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

 

 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

TABELLA RIASSUNTIVA TRASMISSIONE RELAZIONE

periodo 1° gennaio – 31 dicembre                                                     Trasmissione relazione entro 31 maggio dell’anno successivo riferita ai  proventi  delle  sanzioni  relative  all'anno precedente.

                                                                                            In sede di prima applicazione (per l’anno 2020), qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2020.

 

Modalità trasmissione                                                         Per  via informatica – a mezzo PEC

Enti a cui trasmettere la relazione                                  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

                                                                                                          Ministero dell'Interno

 

 

Contenuto della relazione                         Dati  relativi  ai proventi di spettanza dell’ente locale, di

                                                                 cui agli articoli 208, comma  1, e 142, comma 12-bis, codice della strada, debitamente distinti.

                                                             Deve essere evidenziato l'ammontare complessivo incassato

                                                                   derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma  1  e  142, comma 12-bis, codice della strada

 

 

Versamento dei proventi agli enti competenti                    entro il 30 aprile dell’anno successivo

               Art. 142, c. 12-bis                                               Per le somme incassate nel 2019: entro il

                                                                                           30 giugno 2020             

 

 

 

 

In particolare, la relazione deve contenere:

 

a) informazioni generali;

 

b)  l'entità  dei   proventi   delle   sanzioni   amministrative pecuniarie di cui all'art. 208,  comma  1,  ed  all'art.  142,  comma 12-bis, codice della strada;

 

c)  informazioni  dettagliate  relative  alla  destinazione   dei proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art. 208, comma 1, codice della strada,  e  dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei  limiti  di velocità di cui all'art. 142, comma  12-bis

 

Sono tenuti ad inviare  la  relazione  gli  enti  locali,  come definiti dall'articolo 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
a norma
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265

Articolo 2

Ambito di applicazione

 

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Da un punto di vista pratico, gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei  limiti  massimi  di velocità.  Questi ultimi,  inoltre,  devono  essere   ulteriormente suddivisi tra:

a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;

b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito  su strade non di proprietà dell'ente locale  da  cui  dipende  l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura  pari  al  50  per cento ciascuno tra ente proprietario  delle  strade  e  ente  da  cui dipende l'organo accertatore;

c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito  su strade  di  proprietà  dell'ente  da  parte  di  organi  accertatori dipendenti da altri enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA PROVENTI SANZIONI C.D.S.

 

 

Proventi sanzioni c.d.s. (ad esclusione proventi art. 142, c.d.s.)

 

 

Proventi sanzioni violazione art. 142, c.d.s.:

a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;

b) proventi derivanti da attività di  accertamento  eseguito  su strade non di proprietà dell'ente locale  da  cui  dipende  l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura  pari  al  50  per cento ciascuno tra ente proprietario delle  strade  e  ente  da  cui dipende l'organo accertatore;

c) proventi derivanti da attività di  accertamento  eseguito  su strade  di  proprietà  dell'ente  da  parte  di  organi  accertatori dipendenti da altri enti locali.

 

 

 

In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si deve alle somme incassate per il pagamento di  sanzioni  conseguenti  a  violazioni accertate nel corso dell'anno 2019.

La relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2020.

 

Per gli anni precedenti, a  partire dall'anno  2012,  in  ossequio delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  4-ter,  commi  15  e  16,  decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla  legge  26  aprile 2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati qualora  non  siano  stati  già  trasmessi  o   siano   parzialmente rinvenibili  nelle  pubblicazioni  relativi  ai  bilanci   consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno  o  contenuti  nella  Banca  dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia  e delle finanze,  sulla  base  di  istruzioni  operative  che  verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.

 

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16  coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44

 

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.»

 

 

Art. 4-ter

 

Patto di stabilita' interno «orizzontale  nazionale»  e  disposizioni

concernenti il personale degli enti locali

 

15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

   b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini  della  responsabilita' disciplinare  e  per  danno  erariale  e  devono   essere   segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti ».  

16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano  comunque  applicazione le  disposizioni  di  cui  ai  commi  12-bis,  12-ter   e   12-quater dell'articolo  142  del  codice  della  strada  di  cui  al   decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

La ripartizione interessa il totale delle  somme  incassate,  al netto delle spese sostenute per tutti i  procedimenti  amministrativi connessi.

Per cui si dovrà tenere conto delle somme incassate, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, deducendo da tale somma il totale delle spese di notifica e relative al procedimento (come ad esempio, la spesa dell’accertamento PRA): è vero che tali spese sono poste a carico del trasgressore, ma è anche vero che la sanzione pecuniaria viene pagata nel suo complesso, sommando il quantum della sanzione con il totale delle spese; tale somma complessiva deve essere divisa, come detto, tra sanzione pecuniaria, come prevista dal codice della strada, e somma relativa alle spese.

Facciamo un esempio.

Articolo 142, comma 7, codice della strada

superamento dei limiti di velocità di non oltre 10 km/h

  • Sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione:  42,00 euro
  • Sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione:  29,40 euro
  • Spese di procedimento e notificazione: per esempio 15 euro

 

Nel caso di pagamento entro 5 giorni: 29,40 + 15 = 44,40 euro

Nel caso di pagamento entro 60 giorni: 42 + 15 = 57 euro

 

Dal totale (44,40 euro o 57 euro) si dovranno suddividere scorporare la sanzione e le spese.

Per cui, ai fini della suddivisione dei proventi si dovranno tenere in considerazione solamente le sanzioni, al netto delle spese, e quindi 29,40 euro o 42 euro.

Le spese di procedimento e notificazione (nel nostro esempio, 15 euro) non dovranno essere considerati ai fini della suddivisione die proventi tra enti

Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.

Si deve tenere conto dei proventi incassati, complessivamente, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione, che può essere anche relativa ad anni precedenti: ciò che conta è solo la data di incasso della sanzione.

La relazione, di cui all’articolo 142, comma 12-quater, codice della strada, deve essere trasmessa, come detto, entro il 31 maggio di ogni anno, per via telematica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'Interno utilizzando apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero dell'Interno  -  Direzione  centrale  della finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei dati  richiesti  in  specifici campi.

La certificazione dei dati inseriti sarà effettuata dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale con la sottoscrizione della relazione.

Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo le istruzioni operative   che   saranno   fornite   dal   Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'.

In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2020.

Dopo le  citate scadenze  e  per  tutto  il  mese  successivo  gli   enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine, la procedura sarà chiusa.

 

Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di enti locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione  in luogo degli enti che ne fanno parte, e dovrà essere firmata dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale della forma associativa.

 

Qualora il servizio di polizia locale venga esercitato tramite convenzione tra più comuni,  il comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari  della  convenzione dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota  dei proventi.

 

La relazione degli enti oggetto di procedimenti di fusione è presentata dal nuovo ente costituito  per  conto  di  ciascun  ente estinto.

 

Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni  contenute  nella piattaforma ministeriale, le relazioni non risultino  inviate  o siano presentate in modo difforme da  quanto  previsto  dal  comma  4 dell'articolo  208  e  dal  comma  12-ter  dell'articolo  142, codice della strada, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero  dell'interno  provvederà alla  segnalazione  all'ente  locale   interessato   richiedendo   la trasmissione  dei  dati  insieme  a  chiarimenti  circa   i   mancati adempimenti. 

 

 

 

Articolo 208, comma 4, codice della strada

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

 

 

 

Articolo 142, comma 12-ter, codice della strada

12-ter Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno..

 

 

 

 

 

 

Trascorsi inutilmente trenta  giorni  dalla   suddetta segnalazione, il Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvederà alla  segnalazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 142

 

12-quater.  Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento  annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti 

 

I suddetti Ministeri,  di comune accordo, potranno  condurre  controlli  a  campione  sui  dati trasmessi e sull'utilizzo dei proventi  di  cui  agli  articoli  208, comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.

 

 

Premesso che, come detto, la relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2020, il versamento dei proventi spettanti ai sensi dell'articolo 142, comma 12-bis,  codice della strada, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con riferimento alle somme incassate nell'anno  2019,  il  versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020.  Per  gli anni precedenti  il  2019 (dal 2012 al 2018),  modalità  e  tempistiche  devono  essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (pubblicato sulla G.U. del 20.2.2020, e quindi entro il 6 marzo 2021), sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in  assenza  dei quali, il versamento  deve  essere  comunque  effettuato  entro  tale termine.

Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e  l'Unione  delle  provincie  d'Italia predisporranno una Convenzione-tipo.

 

TABELLA SCADENZE PER ENTI LOCALI

 

 

Entro il 31 marzo 2020

Emissione da parte del Ministero Infrastrutture e trasporti delle istruzioni operative per il versamento degli anni 2012-2018

Entro il 30 giugno 2020

Versamento dei proventi spettanti ad altri enti locali per i controlli sui limiti di velocità di velocità su strade non di proprietà

Entro il 30 settembre 2020

Trasmissione relazione relativa anno 2019

Entro il 31 ottobre 2020

Proroga di un mese per trasmissione relazione anno 2019

Dal 1° novembre 2020

Possibili sanzioni con riduzione del 30 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione o che utilizzi i proventi in modo difforme

Entro il 30 aprile di ogni anno

Versamento proventi spettanti ad altri enti locali

Entro il 31 maggio di ogni anno

Trasmissione relazione

Entro il 6 marzo 2021

Termine ultimo per versamento proventi spettanti ad altri enti (anni 2012 – 20189

 1 marzo 2020

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