Corretta contabilizzazione dell’anticipazione del 20%, prevista dall’a rt. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti)

Arconet - Risposta a quesito del 14 febbraio 2020, n. 37

Servizi Comunali Registrazioni contabili

05 Marzo 2020

Corretta contabilizzazione dell’anticipazione del 20%, prevista dall’a rt. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti)

ARCONET

Domanda n° 37

Alcuni comuni, richiamando i recenti aggiornamenti al codice dei contratti, chiedono un chiarimento in ordine alla corretta contabilizzazione dell’anticipazione del 20%, prevista dall’a rt. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire agli enti di stabilire se la suddetta anticipazione abbia natura finanziaria e pertanto vada contabilizzata come tale (in termini di concessione di crediti), oppure se abbia natura in conto lavoro e possa essere contabilizzata con imputazione al titolo II della spesa in caso di lavori o del titolo I della spesa in caso di beni e servizi.

 

Risposta

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che l’anticipazione del 20%, prevista dall’art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016, deve essere contabilizzata in conto lavori:

  • in contabilità finanziaria imputandola al titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi;
  • in contabilità economico patrimoniale nei seguenti conti del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato:
    • 2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);
    • 2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso)
    • 3.1.05.01.01.001 Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In SP tra le rimanenze,).
      Al riguardo si richiamano l’articolo 2424 del codice civile e i principi dell’OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali prevedono:
  • 2424 cc.: le rimanenze di magazzino, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”.;
  • OIC n. 13: la voce “acconti” di cui all’articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;
  • OIC n. 16: le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;
  • OIC n. 24: le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.
    Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio. Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:
  • beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto);
  • acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.
    Ultimo aggiornamento 14 febbraio 2020
     
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