Approfondimento di Luigi Oliveri

Stop all'abuso delle ordinanze sindacali

Servizi Comunali Ordinanze
di Oliveri Luigi
09 Marzo 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                               

Stop all'abuso delle ordinanze sindacali

Luigi Oliveri

 

Un atto di accusa contro una concezione erronea dell’autonomia locale. L’articolo 35 del d.l. 9/2020, rubricato “Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti” certifica il fallimento dell’autonomia locale e fotografa il larghissimo ed incontrollato abuso delle funzioni e competenze.

La norma si riferisce, nel caso di specie, ai poteri di ordinanza contingibile ed urgente in capo ai sindaci, previsti dall’articolo 50, comma 5, del d.lgs 267/2000.

Non appena il Governo e le regioni hanno adottato i provvedimenti per affrontare l’emergenza Covid-19, molti sindaci si sono scatenati nell’adottare a loro volta ordinanze, creando una confusione normativa notevolissima, tanto da indurre l’Anci, l’associazione dei comuni, a chiedere espressamente proprio al Governo un intervento finalizzato a rintuzzare queste iniziative incontrollate.

In molti hanno ritenuto di dover adottare ordinanze per “recepire” le previsioni delle norme disposte dai decreti legge e decreti attuativi, nonché dalle ordinanze ministeriali e regionali, di questi giorni. Un’attività totalmente inutile e caotica. Il “recepimento” di provvedimenti è atto proprio di enti che dispongano di totale indipendenza e potestà legislativa. Sono, ad esempio, gli Stati aderenti alla Ue a “recepire” i contenuti dei Regolamenti nei propri ordinamenti.

Ma, i comuni non sono enti indipendenti. Sono enti autonomi, cosa ben diversa, consistente nella possibilità di normare con regolamenti, atti di programmazione e provvedimenti amministrative le materie che la legge assegna alla loro competenza. Atti di natura generale, come leggi, decreti governativi e ordinanze adottate da autorità nazionali o regionali esplicano direttamente i propri effetti su tutto il territorio, senza necessità alcuna di ordinanze di “recepimento”.

Ancor più dannose si rivelano ordinanze comunali adottate in modo da aggiungere, modificare, specificare quelle di portata nazionale e regionale, perché aumentano solo la confusione.

Per contenere questo fenomeno, l’articolo 35 del d.l. 9/2020 dispone, quindi, accogliendo l’invito dell’Anci, che “a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.

A ben vedere, per la verità, simile norma non sarebbe necessaria. L’articolo 50, comma 5, del d.lgs 267/2000, infatti, attribuisce ai sindaci un potere di ordinanza molto ristretto e limitato “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”. A molti è sfuggito l’avverbio “esclusivamente”, che circoscrive il potere di ordinanza a situazioni contenute entro i confini dei campanili locali.

Dunque, le ordinanze adottate risultano certamente inefficaci ed, anzi, nulle, per totale carenza di potere in capo ai sindaci.

L’intervento dell’Anci prima e la previsione del d.l. 9/2020, però, fotografano una situazione molto grave: quella, appunto, di comuni e sindaci che non hanno per nulla chiari i confini delle loro competenze, clamorosamente violati con le ordinanze di questi giorni. L’assenza di controlli preventivi di legittimità sugli atti, aboliti sciaguratamente da molti decenni, ha fatto il resto, né gli apparati amministrativi interni hanno quasi mai la forza e la capacità di ricondurre ai limiti e vincoli normativi le iniziative dei sindaci.

Questo problema diffusissimo non riguarda solo le ordinanze: sono tantissimi i regolamenti, i bandi, gli atti amministrativi adottati in plateale contrasto con norme nazionali e regionali, che nessuno è in grado di fermare prima che divengano efficaci, e che solo un contenzioso amministrativo, oggettivamente inutile, può, ma solo parzialmente, contenere.

6 marzo 2020

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