Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri
QuesitiIn conseguenza delle inadempienze contestate alla Parrocchia, conseguenti al crollo della Chiesa, di proprietà dell’Ente ecclesiastico, il Comune, con atto di citazione, conveniva in giudizio la Parrocchia, innanzi al Tribunale, per sentire condannare l’Ente Ecclesiastico al pagamento della somma complessivamente quantificata in €., e parzialmente erogata per € …., relativa all’esecuzione di opere disposte dal Sindaco, ex art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, per la messa in sicurezza della Chiesa …. Costituitasi in giudizio, la Parrocchia, contestava la ricostruzione dei fatti ……. Nel corso della controversia tra questo Comune e la Parrocchia, su ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall’impresa esecutrice dei lavori di messa in sicurezza e restauro conservativo, il G.U. del Tribunale, con provvedimento n., ingiungeva al Comune di, per l’esecuzione di lavori di consolidamento eseguiti presso la Chiesa, oltre interessi moratori e spese. Dopo lunghe trattative, con deliberazione della Giunta Comunale, questa Amministrazione stabiliva di definire transattivamente la causa n. R. Tribunale di, instaurata dal Comune nei confronti della Parrocchia. Le condizioni economiche della transazione, sottoscritta in data……, prevedevano che l’importo di €.., già anticipato dal Comune rimanesse a carico di quest’ultimo mentre la Parrocchia corrispondesse al Comune, a definizione e stralcio, la somma di € …… , alle seguenti scadenze: - € entro il termine non perentorio del ……. e entro il termine non perentorio del ….. e entro il termine non perentorio del ………. Con la deliberazione della Giunta Comunale n., questa Amministrazione stabiliva altresì di addivenire alla definizione transattiva delle cause civili pendenti tra il Comune e la ditta e tra il Comune .. In esecuzione della citata deliberazione, in data, veniva sottoscritto, con le suddette parti, accordo transattivo, stabilendo il pagamento delle somme transatte di a favore della ditta e di € a favore dell’ing., alle seguenti scadenze: Ad oggi, il Comune di ha già corrisposto € all’Impresa e, non riuscendo ora a far fronte, con le proprie risorse, al pagamento dell’ultima rata di complessivi €, poiché nessuna somma è stata versata dalla Parrocchia, in forza dell’accordo transattivo sottoscritto. Si chiede di conoscere se esistono ostacoli contabili a sostituire il pagamento dovuto in virtù di transazione con l’acquisto del bene oggetto dei lavori parzialmente finanziati dal comune e disposti con ordinanza sindacale, già realizzati e dovuti sempre in virtù della predetta transazione . In particolare se ,previa perizia, il cc possa disporre l’acquisto e destinare il bene a luogo di incontro o viceversa dover perseguire il pagamento.
Credo che il problema attenga maggiormente alla sfera giuridica piuttosto che contabile, e quindi consiglio un apposito quesito di carattere giuridico-legale.
Ad ogni buon conto, credo che la fattibilità di una risoluzione della transazione risieda nel tipo di transazione conclusa. Infatti, la differenza tra transazione semplice e novativa rileva soprattutto perché quest'ultima, come dice l'articolo 1976 del Codice Civile, non può essere risolta per inadempimento, a meno che le parti non lo abbiano espressamente previsto. Di conseguenza quando la transazione è novativa se uno dei contraenti non adempie la sua obbligazione non si può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1453) e l'unico strumento a tutela del creditore è il risarcimento del danno o l'eccezione di inadempimento.
Il motivo di questa apparentemente inspiegabile scelta del codice risiede nel fatto che quando la transazione è novativa la risoluzione del contratto (avendo effetto retroattivo) farebbe rivivere il rapporto preesistente con il conseguente risorgere della lite, ciò che il legislatore vuole appunto evitare; nel caso di transazione semplice, invece, a causa dello stretto collegamento che esiste con il rapporto preesistente la risoluzione della transazione travolge necessariamente anche il rapporto preesistente.
Secondo la giurisprudenza anche la risoluzione per inosservanza del termine è una risoluzione per inadempimento non consentita dall'art. 1976 c.c. in caso di transazione novativa con la quale le parti sono addivenute alla conclusione di un nuovo rapporto giuridico, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni» (Cass. 20674/2010).
Dall'articolo 1976 si ricava implicitamente che la transazione semplice può essere risolta senza limiti.
Una questione molto importante è sorta in ordine alle conseguenze giuridiche della risoluzione della transazione semplice.
Per una prima tesi la risoluzione importerebbe la reviviscenza del precedente rapporto, così come era prima della transazione. Di conseguenza risorgerebbe anche la lite, che dovrà essere di nuovo composta secondo diritto. In questo senso sembra allineata anche la giurisprudenza nelle poche sentenze che si sono occupate del problema.
Per una seconda tesi, invece, la risoluzione della transazione travolge il vecchio rapporto, che viene posto nel nulla dalla risoluzione.
Una terza teoria, invece, ritiene che occorre distinguere a seconda dei casi: se l'inadempimento riguarda una prestazione che nasce esclusivamente a seguito della transazione quest'ultima si risolve e rivive il vecchio rapporto; se l'inadempimento riguarda una prestazione che trova la sua fonte anche (o solo) nel rapporto preesistente, allora si risolve sia la transazione che il rapporto transatto.
A quanto si legge nel quesito, la transazione fra il Comune e la Parrocchia sembra essere del tipo “a saldo e stralcio” che, come anche affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 12876/2015, non costituisce una transazione novativa poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest'ultimo rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordate a saldo stralcio.
9 marzo 2020 Angela D’Eri
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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