Iscrizione anagrafica cittadina comunitaria

Risposta al quesito del dott. Davide Scotti

Quesiti
di Scotti Davide
11 Marzo 2020

Una cittadina comunitaria, non avendo un contratto di lavoro in Italia, chiede l'iscrizione anagrafica presso un'abitazione sita nel Comune dove già sono residenti altre quattro persone, e presso lo stato di famiglia di tali residenti, con cui la suddetta cittadina non ha rapporti di parentela o affettivi. Si chiede quali documenti la stessa deve produrre per l'iscrizione anagrafica, si chiede le risorse economiche che deve dimostrare di avere e se il numero dei componenti dello stato di famiglia, che con la richiedente non hanno rapporti di parentela, incide sulle risorse economiche che deve dimostrare di avere, e se tali risorse economiche non possedute dalla richiedente possono essere dimostrate dai componenti lo stato di famiglia in cui la cittadina comunitaria vuole iscriversi.

Risposta

Il cittadino dell’Unione che non lavora ha diritto di iscriversi in anagrafe se dimostra di disporre, per sé e per i propri familiari (che in questo caso la cittadina non ha con sé), di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica; la dimostrazione può essere data anche attraverso la dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Deve inoltre possedere un’assicurazione sanitaria (o altro titolo idoneo come i modelli E106, E120, E121, ecc. , che sostituiscono la polizza e soddisfano il requisito della copertura sanitaria) che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

La disponibilità di risorse economiche per sé sufficienti, deve essere valutata secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del T.U. n. 286/1998. Tali risorse sono commisurate all’importo annuo dell’assegno sociale. L'importo per l'anno 2020 è di euro 5.977,79.

Secondo la circolare del Ministero dell'Interno n.18/2009. La nozione di “risorse sufficienti” può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato. Inoltre, tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi (e la norma non specifica che deve trattarsi di familiari).

La copertura dei rischi sanitari può essere dimostrata tramite una polizza di assicurazione sanitaria e non può essere autocertificata.

Concludendo: la cittadina comunitaria dovrà dimostrare di avere le risorse economiche per sé sufficienti (non incidendo il fatto di entrare in un nucleo familiare composto già da 4 persone, perché non suoi familiari), che possono essere elargite anche da terzi (quindi anche dai soggetti con i quali la stessa va a convivere) e deve esibire una polizza di assicurazione che deve coprire tutti i rischi sanitari. Se la polizza è stata contratta all'estero deve essere prodotta con una traduzione in italiano.

10 marzo 2020             Davide Scotti

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