Assegno alimentare dipendente in sospensione cautelare

Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
14 Marzo 2020

Per un dipendente in sospensione cautelare causa procedimento giudiziario, l'assegno alimentare a quale assoggettamento previdenziale è esposto? E se occorre applicare una trattenuta ulteriore a causa di un'elaborazione errata del cedolino, la stessa a quale tipo di trattamento previdenziale sarà sottoposta? E' il caso di un dipendente al quale è stato elaborato un cedolino senza applicare la decurtazione dello stipendio per sospensione cautelare: occorre calcolare, per il mese successivo, il cedolino riconoscendo l'assegno alimentare e decurtando parte di quella somma erogata in più il mese precedente (si tratta di una porzione della somma perché non ci sarebbe capienza per decurtarla in un'unica soluzione); la porzione da decurtare a quale trattamento previdenziale è assoggettata?

Risposta

L’INPS ha fornito con messaggio n. 2161 del 29.5.2018 i seguenti chiarimenti:

  1. Sotto il profilo fiscale, l’assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce reddito di lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione.
  2. L’assegno alimentare non è imponibile, invece, ai fini previdenziali, per i dipendenti civili iscritti alle gestioni ex Inadel ed ex Enpas, in quanto non rientra tra gli elementi della retribuzione contributiva utile ai fini del Tfs.
    Alla luce di quanto sopra si deve ritenere che nell’ipotesi di una trattenuta ulteriore per errata elaborazione del cedolino quest’ultima deve seguire le regole impositive previste dalla erogazione errata effettuata in precedenza, correggendo e conguagliando anche le trattenute errate. Analogamente per la somma che deve essere decurtata il mese successivo a seguito della mancata decurtazione dello stipendio per il periodo di sospensione cautelare. L’Ente, quindi, procederà ad effettuare la correzione della parte di indennità (alimentare) dovuta effettuando il conguaglio relativamente alle trattenute effettuate erroneamente,.
    10 marzo 2020                Angelo Maria Savazzi
     
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