Chiarimenti in merito ai contributi previdenziali dei Sindaci

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Abruzzo - Deliberazione 26 febbraio 2020, n. 31

Servizi Comunali Trattamento economico
di Redazione: Galli Gianluca
12 Marzo 2020

MASSIMA

La Corte dei Conti, con la sentenza n. 31 del 26 febbraio 2020, ha affermato che la disposizione dell’art. 86 del d.lgs. 267/2000 che dispone l’obbligo dell’ente locale di versare i contributi previdenziali e assistenziali in favore dell’amministratore locale richiede la ricorrenza di due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva e il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa. Inoltre ha affermato che per la configurazione dell’obbligo di versamento è necessario che l’amministratore locale abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa; il versamento, inoltre, decorrerà dal momento in cui l’amministratore locale è assunto e non può riferirsi a periodi precedenti nel caso in cui quest’ultimo non fosse un lavoratore, dipendente o meno, al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico.

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