Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La nuova normativa in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica
Servizi Comunali Testamento biologicoApprofondimento di Pietro Rizzo
LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO E DEI TESSUTI POST MORTEM A FINI DI STUDIO, DI FORMAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA
Pietro Rizzo
Nei giorni scorsi è stata promulgata la legge 10 febbraio 2020, n. 10 (in vigore dal 19 marzo) che reca norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
La nuova normativa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca debba essere redatta, in analogia con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2017 n. 219 sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT ), per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’l'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza. Le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. La dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca deve essere consegnata alla Asl di appartenenza che ha l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 418 e 419) destinata alla registrazione delle DAT La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le medesime modalità previste per la dichiarazione di consenso. A differenza di quanto previsto dalla legge n 219/2017, che prevede soltanto la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso disciplinata dalla legge n. 10 del 2020 deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario, a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.
La nuova normativa prevede anche la possibilità di nomina di un sostituto del fiduciario che gli subentra nei compiti in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo.
Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e la loro accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle medesime forme prima specificate da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983 mentre la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
La revoca del consenso alla donazione post mortem, che può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione, deve essere comunicata all'Azienda Sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme ordinarie, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, la legge n. 10 del 2020 stabilisce che vengano istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e ne prevede un elenco presso il Ministero della salute.
Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. L'articolo 6 della legge 10/2020 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
L'articolo 2 della legge in questione prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio, e devono essere realizzate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Da parte loro, le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di attuazione, iniziative volte a:
Il regolamento, approvato con decreto 10 dicembre 2019, n. 168, ha disciplinato le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella banca dati nazionale prevedendone la disciplina, i contenuti informativi e i soggetti autorizzati ad alimentarla, oltre che le modalità di accesso ai dati La definizione delle norme attuative è stata demandata ad un regolamento che dovrà essere emanato entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Con il regolamento si provvederà a:
Con l'articolo 10 la legge 10/2020 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, che riservava all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri di coloro il cui trasporto non avveniva a spese dei congiunti del nucleo familiare o di confraternite e sodalizi, nonché i cadaveri non richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, esclusi i casi di suicidio.
L'articolo 7 afferma che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra all'uso di corpi di defunti). L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con tale regolamento si provvede a: stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme (comunque non superiori a 12 mesi) e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l'ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione (di cui all'articolo 2, comma 2). L'articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) che riservava all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri di coloro il cui trasporto non avveniva a spese dei congiunti del nucleo familiare o di confraternite e sodalizi, nonché i cadaveri non richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (esclusi i casi di suicidio).
11 marzo 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Ministero dell’Interno – Circolare 11 aprile 2025, n. 27
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
FISCO OGGI – 28 febbraio 2025
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