Prezzi al consumo (dati provvisori) - Maggio 2025
Istat - 30 maggio 2025
Tar Lazio - Roma, Sezione II ter - Sentenza 28 febbraio 2020, n. 2619
Servizi Comunali Attività commerciali Attività commercialiMASSIMA
Il Tar Lazio - Roma, con la sentenza n. 2619 del 28 febbraio 2020, ha affermato che ci sono profondi contrasti interpretativi in merito alla differenza fra consumo sul posto e somministrazione. In sostanza i Magistrati, hanno affermato che sono possibili due interpretazioni per quanto riguarda la norma dettata dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis), D.L. n. 223 del 2006, ossia: La prima, costituita dalla proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis), D.L. n. 223 del 2006 convertito in L. n. 248 del 2006, per violazione dell’artt. 3 e 41 della Costituzione, dal momento che due fattispecie economicamente e commercialmente divenute sostanzialmente similari e sovrapponibili risulterebbero disciplinate in maniera l’una estremamente rigorosa e l’altra in maniera sostanzialmente liberalizzata, non risultando sufficiente a giustificare tale diversità di disciplina così penalizzante per la prima la sola sussistenza o insussistenza di personale servente ai tavoli; la seconda alternativa è che "sempre ove trovasse conferma l’opzione esegetica riduttiva - anche le attività di vicinato alimentare, una volta attivato il consumo sul posto, non potranno che essere assoggettate ai medesimi limiti e restrizioni che la normativa regolamentare di Roma Capitale ha legittimamente previsto per la ristorazione, dal momento che l’ampliamento della fattispecie implica una intuitiva incidenza nei medesimi profili di interesse generale di governo del territorio e di protezione dell’ambiente cittadino che hanno giustificato le restrizioni a queste ultime; con la differenza, però, che essendo il consumo sul posto una mera modalità eventuale della vendita di prodotti alimentari, si rischierà di assoggettare a restrizione anche esercizi che offrano una modalità solo contenuta di “consumo sul posto” e che, dunque, non sarebbe giusto limitare
Istat - 30 maggio 2025
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