Approfondimento di Alessandro Russo

Per emettere avvisi di accertamento ICI/IMU è necessaria la delibera di Giunta

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di Russo Alessandro
18 Marzo 2020

Approfondimento di Alessandro Russo                                                                                               

Per emettere avvisi di accertamento ICI/IMU è necessaria la delibera di Giunta

Alessandro Russo

Un contribuente impugnava gli avvisi di accertamento di un Comune lombardo per omesso versamento ed omessa denuncia ICI anni 2007, 2008, 2009, eccependone la nullità per carenza del potere di rappresentanza dell'Ente impositore del sottoscrittore dei provvedimenti.  

La CTP di Lecco, con sentenza n. 143/01/2014, accoglieva il ricorso.

Il Comune ricorreva e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 6542/2014, accoglieva le motivazioni dell’Ente. Il contribuente allora impugnava il deciso d’appello.  

La Corte di Cassazione, sez. tributaria, con sentenza n. 6697/2020 del 10 marzo 2020 ha accolto il ricorso del contribuente, annullando definitivamente gli avvisi di accertamento.

Il Supremo Collegio afferma innanzitutto che l'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 prevede che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, è onere dell'Ente fornire la prova dell'esistenza della delega[1].

Quando la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, ma quella di altro funzionario: <<incombe sul'Amministrazione l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio>>[2]. Il solo possesso della qualifica, infatti, non abilita il funzionario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto esercitato.

La sanzione legale della nullità dell'avviso di accertamento trova giustificazione nel fatto che detti provvedimenti costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo della P.A., ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicché la qualità professionale di chi emana l'atto è essenziale garanzia per il contribuente[3].

La sezione tributaria della Cassazione precisa inoltre che l’art. 11 c.4 D.Lgs. n. 504/1992 afferma: <<Con delibera di Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.>>.

Avendo i ricorrenti lamentato che non era rinvenibile negli atti del Comune alcuna delibera di nomina dei funzionari sottoscrittori degli avvisi impugnati, né una delega del sindaco agli stessi e non avendo l’Ente nel corso del giudizio prodotto, ma neppure fatto riferimento nei propri scritti, alcuna delibera autorizzativa, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

17 marzo 2020

 

[1] Vedi Cass. nn. 6697/2020; 18350/2016 e 22800/2015.

[2] Cfr. Cass. n. 6697/2020 par. 7 lett. a) e nello stesso senso Cass. nn. 5200/2018; 15781/2017; 14877/2016; 17044/2013.

[3] Nello stesso senso leggi Cass. nn. 22800/2015 e 1874/2014.

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