Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
D.L. “Cura Italia”, sospesi gli obblighi per la fruizione del Reddito di cittadinanza
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione socialeApprofondimento di Amedeo Di Filippo
D.L. “Cura Italia”, sospesi gli obblighi per la fruizione del Reddito di cittadinanza
Amedeo Di Filippo
C’è anche una misura per il Reddito di cittadinanza nel D.L. “Cura Italia”, di cui contrappuntiamo il contenuto nell’attesa della pubblicazione in Gazzetta: l’art. 39 sospende per due mesi gli obblighi connessi alla fruizione del beneficio e le misure di condizionalità.
La sospensione delle misure di condizionalità
L’intervento patrocinato dall’art. 39 interviene a fornire risposte a quanti hanno in questi giorni chiesto cosa si debba fare, nella situazione di emergenza e con i divieti imposti su tutto il territorio nazionale, per poter proseguire a percepire i benefici economici correlati al Reddito di cittadinanza (Rdc).
Le nuove disposizioni sono infatti finalilzzate a limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, mantenendo la possibilità di continuare a fruire dei benefici economici, comunque necessari per i percettori. A questi fini, l’art. 39 sospende per due mesi dall’entrata in vigore del decreto:
a) gli obblighi connessi alla fruizione del Rdc di cui al D.L. n. 4/2019 e i relativi termini ivi previsti, contenuti in massima parte nell’art. 4 e che riguardano in particolare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni e l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale (comma 1); la stipula presso i Centri per l'impiego del Patto per il lavoro (comma 7); gli obblighi di cui al comma 8, tra i quali accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto, sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione, accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue; sottoscrivere il Patto per l'inclusione qualora il bisogno sia complesso e multidimensionale (comma 12); partecipare ai progetti a titolarità dei Comuni (comma 15); rispondere alla convocazione presso i Cpi o i Comuni (comma 15-quinquies);
b) le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), riconosciuto ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli delle pubbliche amministrazioni, e di DISCOLL, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
c) per i beneficiari di integrazioni salariali, l’obbligo per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici di assumere i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula di convenzioni;
d) i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento finalizzate alla partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento.
Il Rdc
Con la sospensione degli obblighi di cui alla lett. a) i beneficiari del Rdc sono dunque in stand by per due mesi, durante i quali continuano a percepire il beneficio nell’entità riconosciuta e sono impossibilitati a partecipare a qualsiasi attività “in presenza”. Qualche riserva può essere espressa in relazione alla gestione del Patto per l'inclusione sociale che, essendo costruito sulla base di bisogni complessi e multidimensionali espressi dal nucleo familiare, potrebbe non interrompersi nella misura in cui gli addetti ai servizi sociali comunali siano stati messi nelle condizioni di proseguire il proprio lavoro.
Così anche per la partecipazione ai progetti a titolarità dei Comuni da parte dei beneficiari Rdc, la cui sospensione per tutto il tempo di durata dell’emergenza è rimessa al singolo ente qualora alcuni dei progetti siano destinati ad attività di prevenzione e protezione o di assistenza sociale, come tali funzionali alle attività di gestione dell’emergenza stessa, fermo restando l’obbligo di dotazione dei dispositivi di protezione individuali.
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