Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Il D.L. “Cura Italia” ridisegna le regole per la gestione delle presenze dei dipendenti pubblici

Servizi Comunali Telelavoro - Lavoro agile
di Di Filippo Amedeo
20 Marzo 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                       

Il D.L. “Cura Italia” ridisegna le regole per la gestione delle presenze dei dipendenti pubblici

Amedeo Di Filippo

 

La pubblicazione del D.L. n. 18/2020, passato alle cronache come “Cura Italia”, consente di fissare un punto sulle modalità di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni nell’interregno imposto dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lavoro agile e non solo

La modalità agile della prestazione lavorativa è ormai assurta a panacea di tutti i mali ed effettivamente può rappresentare un punto di svolta nella gestione delle risorse umane sia nel pubblico che nel privato, non solo nel momento dell’emergenza. Il D.L. n. 18/2020 tratta del lavoro agile all’art. 87, che sembra riassumere e quindi superare quanto finora disposto con la normazione d’urgenza e i vari Dpcm che si sono susseguiti, ponendo quindi all’attenzione degli operatori un sistema a suo modo coerente e organico non solo per la fase emergenziale.

Si tratta per ora di misure straordinarie, destinate ad essere applicate fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Dpcm. In questo frangente, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”. Concetto già introdotto la cui pregnanza può essere meglio apprezzata se letta in correlazione ad una disposizione molto simile, contenuta all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”.

Questa è la regola, così come per il lavoro agile; la deroga – le tipologie flessibili nell’un caso, la prestazione “in presenza” nell’altro – è da considerare tale, una eccezione, da motivare in relazione alle singole attività che richiedono la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro. Il punto è, però, che mentre la deroga dell’art. 36 è contornata di limiti e sanzioni, nel caso del lavoro agile non c’è nulla di tutto questo, considerata anche l’urgenza con cui si arriva ad applicarlo.

L’art. 87, infatti, si limita a ribadire l’obbligo per le amministrazioni di: limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81/2017; far svolgere la prestazione lavorativa anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Le presenze

L’art. 87 è però importante anche perché detta una sorta di gerarchia nella gestione delle presenze, utile ai dirigenti a meglio organizzare le attività del personale assegnato, introducendo una opportunità prima contemplata solo nei casi di quarantena dichiarata.

Siamo al comma 3, che regola i casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche nella forma semplificata. Il dato da cui partire è che il ricorso a tale modalità di lavoro assurge a regola aurea, per cui salta anche la precedente norma che escludeva da tale modalità le attività funzionali alla gestione dell’emergenza e quelle dichiarate “indifferibili” dal singolo ente, dato che alcune di esse possono essere gestite in remoto.

Per le attività alle quali, a seguito di accorta e motivata analisi, non può essere applicato il lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva quali le ferie pregresse – che, ricordiamo, devono essere fruite entro aprile – il congedo, la banca ore, la rotazione e altri analoghi istituti.

A questi vanno aggiunti gli istituti introdotti dagli artt. 24, 25 e 26 dello stesso Cura Italia, ossia gli ulteriori dodici giorni di permesso retribuito ex art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992; i quindici giorni di congedo per genitori e affidatari di figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità grave; l’astensione dal lavoro dei genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni; le assenze dal servizio dei dipendenti in possesso di disabilità grave o di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Esiste poi un terzo livello, che si apre qualora non sia possibile ricorrere agli istituti di cui sopra ovvero risultino insufficienti: le amministrazioni possono “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”. È questo, e solo questo, periodo che “costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”, salvo l'indennità sostitutiva di mensa ove prevista. Un periodo che peraltro non è computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui previsti per il congedo straordinario dall’art. 37, terzo comma, del DPR n. 3/1957.

C’è però una categoria di lavoratori per i quali è previsto un vero e proprio diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, individuata nell’art. 39 nei lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. C’è una sola condizione: che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Le dotazioni

Il D.L. n. 18/2020 non si limita a dettare norme ordinamentali, investe anche sullo sviluppo dei sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete. Con la finalità di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, l’art. 75 autorizza le amministrazioni aggiudicatrici, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Questi i vincoli: la selezione deve essere effettuata tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice antimafia; le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate; gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti col Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione; gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Snellite anche le procedure per la stipula del contratto, che può essere effettuata immediatamente previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, previa verifica del rispetto Codice antimafia.

18 marzo 2020

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