Approfondimento di Luigi Oliveri

Lo straordinario dei vigili al di fuori del tetto del 2016

Servizi Comunali Equipaggiamento Salario accessorio
di Oliveri Luigi
20 Marzo 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                                      

Luigi Oliveri

Dunque, si ha la riprova: il fondo dello straordinario va considerato nel complesso del salario accessorio.

Secondo alcune interpretazioni, questo dato non era corretto. L’articolo 115 del d.l. 18/2020, invece, lo conferma in modo estremamente chiaro ed indiscutibile.

Del resto, la contrattazione collettiva ammette la possibilità di incrementare a regime la parte stabile della contrattazione decentrata con una riduzione permanente del fondo dello straordinario: quindi, questo è intrinsecamente connesso alla restante parte del fondo della contrattazione decentrata e non può non far parte del salario accessorio.

Questa constatazione discendente dall’articolo 115 del d.l. 18/2020 svela anche un’altra verità, che viene ostinatamente negata in particolare dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: lo straordinario non può continuare ad essere considerato come un fondo estraneo alle conseguenze degli incrementi degli stipendi tabellari, disposti dalla contrattazione nazionale collettiva.

Infatti, lo straordinario si calcola con una maggiorazione in termini percentuali del tabellare. E’ evidente che se non si prende atto che con l’incremento del tabellare deve aumentare anche il fondo dello straordinario (automaticamente al di là del limite del 2016, imposto dallo sciagurato articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017), il fondo dello straordinario consente di espletare sempre meno ore di straordinario, ad ogni rinnovo della parte economica della contrattazione nazionale collettiva.

Una conseguenza tanto assurda e paradossale, da indurre il legislatore, appunto col d.l. 18/2020, a prevedere mediante l’articolo 115 che le risorse per gli straordinari del personale della polizia locale non siano soggetti al tetto di spesa del salario accessorio del 2016.

Ma, l’articolo 115 impone un’altra considerazione. E’ la terza disposizione normativa che in pochi anni disapplica l’articolo 23, comma 2, del d.gs 75/2017. Prima è stato l’articolo 11-bis, comma 2, del d.l. 135/2018 convertito in legge 12/2019, a mente del quale nei comuni senza dirigenza il limite del 2016 non si applica al trattamento accessorio del personale incaricato nell’area delle posizioni organizzative, nel limite del differenziale utile per attribuire loro una retribuzione di posizione maggiore della soglia antecedente a quella fissata dal Ccnl 21.5.2018. Poi, di fatto l’articolo 23, comma 2, è stato disapplicato, per regioni ed enti locali, dallo sfortunato articolo 33 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019. Adesso, viene disapplicato in parte, per gli straordinari dei vigili.

Questo sciagurato articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 ha imposto l’ormai assurdo ed improponibile e continuamente derogato limite della spesa del 2016 “nelle more” di quanto prevede il comma 1 del medesimo articolo 23: “Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione”.

La contrattazione collettiva 2016-2017 non ha armonizzato un bel nulla ed è credibile che mai lo si farà.

L’articolo 23, comma 2, quindi, è una norma velleitaria, fondata su un progetto che non si realizzerà mai e continuamente derogata. Abroghiamola e basta.

20 marzo 2020

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