Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
COVID-19: Sospesi i termini anche per la riscossione dei tributi locali
Servizi Comunali Entrate tributarieApprofondimento di Luciano Catania
COVID-19: SOSPESI I TERMINI ANCHE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI
Luciano Catania
L’art. 67 del D.L. n. 18/2020 sospende, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, quindi, anche dei Comuni.
Viene, quindi, arrestata ogni azione che i Comuni possono svolgere rispetto ai tributi.
Le finalità della norma sono sostanzialmente due: alleggerire il carico fiscale e di adempimenti a carico dei contribuenti ed evitare la necessità che gli uffici tributari debbano operare a pieno regime.
Non a caso la stessa norma prevede anche la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello previste dall’art.11 dello Statuto del contribuente, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.
La presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.
Anche se l’art. 3, comma 3, della Legge n. 212/2000 prevede la non prorogabilità dei termini di prescrizione e decadenza, il D.L. n. 18/2000 va espressamente in deroga allo Statuto del contribuente, applicando l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Sicuramente sono sospesi, per legge, i termini per i versamenti in scadenza fino al prossimo 31 maggio.
E’ vero che la legge non ne parla espressamente e la sospensione riguarda le attività degli enti impositori ma ci sono più elementi che fanno ritenere interrotti anche i termini dei versamenti.
Innanzitutto la norma dev’essere interpretata secondo la ratio che l’ha generata e sarebbe contradditorio imporre il rispetto dei termini di versamento, in pieno periodo emergenziale.
Il secondo elemento è il riferimento alla sospensione della riscossione, senza distinzione tra spontanea e coattiva.
Quando il legislatore ha voluto trattare in maniera differente le due tipologie lo ha fatto espressamente (vedi, ad esempio, il D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e, poi, la sua abrogazione con la manovra del governo Monti).
Il terzo e dirimente elemento è proprio il riferimento all’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
I termini di prescrizione e decadenza relativi anche all'attività dei Comuni che spirano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, specificatamente contenuta nel D. L. n. 18/2020, è diretta conseguenza di disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali.
Inoltre, sempre l’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che la sospensione delle entrate, comporta la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali.
Trattandosi, per i tributi locali, di sospensioni operanti in forza di legge non necessita alcun espresso provvedimento da parte del Comune.
Semmai può essere necessaria un’attività di corretta comunicazione nei confronti dei contribuenti.
L’Ente locale, invece, deve disciplinare, per il periodo di emergenza Covid-19, la tempistica dei versamenti relativi alle entrate non tributarie.
E’ auspicabile che il legislatore definisca in sede di conversione, i termini che riguardano gli avvisi bonari e le adesioni agli accertamenti.
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