Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Abitazione principale: La Cassazione contraddice il Ministero e nega i benefici imu ai coniugi con residenze in comuni diversi
Servizi Comunali EsenzioniApprofondimento di Andrea Cassino
ABITAZIONE PRINCIPALE: LA CASSAZIONE CONTRADDICE IL MINISTERO E NEGA I BENEFICI IMU AI CONIUGI CON RESIDENZE IN COMUNI DIVERSI
Andrea Cassino
La Corte di Cassazione si pronuncia sull'ambito di applicazione dell'agevolazione (ora esenzione) prevista dalla normativa IMU, a decorrere dall'anno 2012, a beneficio dei possessori di abitazioni principali. Con le Ordinanze n. 4166/2020 e n. 4170/2020, depositate il 19 febbraio scorso, i giudici hanno negato la qualificazione di abitazione principale agli immobili posseduti da coniugi, non separati, con residenze in comuni differenti (in contrasto, come si vedrà, con l'interpretazione fornita dal Ministero). Si nota che le decisioni sono state rese con ordinanza, a testimonianza del fatto che la questione trattata non è stata ritenuta di particolare complessità.
L'intervento dei giudici è rilevante ed attuale, in considerazione del fatto che il legislatore non è mai intervenuto a modificare la definizione di abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU); anzi, con la Legge di bilancio per l'anno 2020 la suddetta definizione è stata riproposta, tale e quale, nella disciplina della “nuova IMU” nata dalla fusione di IMU e TASI.
La norma in questione è l'articolo 13, comma 2, del decreto Legge n. 201/2011 (ora articolo 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019), nella parte in cui dispone che «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
Quindi, al fine di godere dell'esenzione prevista per l'abitazione principale, la legge richiede che i componenti del nucleo familiare (sia il possessore, sia il coniuge) abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile. E fin qui tutto appare abbastanza chiaro. Viene poi specificato che in caso di residenze separate in immobili diversi, ma situati all'interno dello stesso comune, solo un'abitazione può essere considerata quella principale (si pensi a due coniugi, ciascuno dei quali possiede una differente abitazione nella quale ha mantenuto la residenza anagrafica: in tal caso occorre optare per un solo immobile, rendendo noto al Comune quale sia l'abitazione da esentare, con apposita dichiarazione IMU).
Il problema interpretativo è nato proprio a causa della suddetta specificazione, poiché riferita ai soli nuclei familiari che possiedono più immobili situati nello stesso comune e non anche ai nuclei che possiedono più immobili in comuni diversi. Orbene, a parere di molti commentatori e di chi scrive, la regola definita per gli immobili situati nello stesso comune dovrebbe essere interpretata come un'eccezione, o meglio come una deroga, rispetto ad una regola generale avente una chiara funzione antielusiva (ossia quella stabilita dal primo periodo del testo di legge sopra riportato). In altri termini, il legislatore ha voluto consentire ai componenti del nucleo familiare che possiedono più immobili nello stesso comune (magari nello stesso stabile, come talvolta accade), di considerare almeno uno di essi come abitazione principale ai fini IMU, anche a prescindere dalla residenza dell'altro coniuge. Se, invece, gli immobili sono situati in comuni diversi e le residenze sono disgiunte, viene a mancare il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare, richiesto dalla legge, come già detto, in via generale: i benefici fiscali non potrebbero quindi trovare applicazione. Tutto ciò anche in ossequio ai principi di stretta interpretazione delle normative tributarie di natura agevolativa.
Ma il Ministero dell'economia e delle finanze si è mostrato di diverso avviso, giungendo ad affermare che, nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, «il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative» (Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012), lasciando così intendere che le agevolazioni per l'abitazione principale possano essere concesse anche in riferimento a più immobili di proprietà del nucleo familiare. Non è stato mai chiarito, tuttavia, se a parere del Ministero i comuni debbano valutare, caso per caso, se la residenza disgiunta in comuni diversi sia giustificata da particolari “esigenze” oppure se debbano concedere il beneficio a prescindere da specifiche “indagini” oppure, ancora, se si debba dialogare con il comune di residenza del coniuge del contribuente, in un'ottica più squisitamente antielusiva, per accertare se il nucleo familiare abbia già goduto o meno dell'esenzione in relazione ad altri immobili. Negli ultimi anni i comuni si sono quindi mossi in ordine sparso, adottando interpretazioni più o meno rigide o flessibili, ed altrettanto variegata si è mostrata anche la giurisprudenza di merito.
Ora, finalmente, i primi contenziosi sull'argomento sono stati vagliati dalla Suprema Corte: con le sopracitate Ordinanze, sintetiche e lineari, i giudici hanno ritenuto che «il tenore letterale della norma in esame è chiaro», osservando poi che «Il citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale … Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative ...» (così l'Ordinanza n. 4166/2020, allegata al presente approfondimento).
L'interpretazione ministeriale viene quindi nettamente superata dalla giurisprudenza (anzi, nelle Ordinanze non è neppure presa in considerazione). La legittimità degli avvisi di accertamento emessi dopo aver riscontrato che il coniuge del contribuente risiede in un diverso comune viene pertanto confermata, rafforzando così gli strumenti per contrastare facili comportamenti elusivi (si pensi, per esempio, a chi trasferisce la residenza nella propria casa di villeggiatura al fine di considerarla abitazione principale, in aggiunta a quella posseduta dall'altro coniuge).
L'unica differenza che si rileva tra le due pronunce citate, rese dagli stessi giudici, è che in un caso l'esenzione è stata negata dopo aver semplicemente dato atto che «È incontestato che il coniuge della ricorrente risieda in un altro comune» (Ordinanza n. 4166/2020) e, nell'altro, «che il coniuge della ricorrente risieda in un altro comune e goda della esenzione prevista per la casa principale» (Ordinanza n. 4170/2020). È pertanto consigliabile, al fine di rafforzare le difese dell'ente impositore in eventuali contenziosi, che in fase istruttoria ci si accerti se il coniuge del contribuente abbia goduto dell'esenzione nel diverso comune di residenza e, in caso affermativo, lo si faccia presente nelle controdeduzioni.
Resta fermo, infine, che in caso di separazione dei coniugi oppure in caso di comprovata “frattura del rapporto coniugale”, come già osservato dalla Cassazione stessa in ambito ICI, l'esenzione per l'abitazione principale può trovare applicazione in caso di residenze disgiunte, anche in differenti comuni.
20 marzo 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: