Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Covid-19, nei Comuni procedure super accelerate per gli appalti e le tumulazioni

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di Di Filippo Amedeo
27 Marzo 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                    

Covid-19, nei Comuni procedure super accelerate per gli appalti e le tumulazioni

Amedeo Di Filippo

 

Disponibile l’ordinanza n. 655 del 25 marzo (file allegato) con cui il Dipartimento della Protezione civile, nell’introdurre ulteriori interventi urgenti destinati in particolare ad assicurare un maggior coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella strategia anti Covid-19, riconosce agli enti locali ampi margini di flessibilità nella gestione degli appalti e delle operazioni di polizia mortuaria.

Le funzioni di protezione civile

I primi tre articoli dell’ordinanza riguardano il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Questi soggetti possono, ai sensi dell’art. 1, svolgere ulteriori funzioni utili al supporto delle autorità sanitarie e di protezione civile.

Al fine di attivare aree sanitarie temporanee all'interno e all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza, l’art. 2 impegna le Regioni e le Province autonome a derogare ad una serie di disposizioni normative, al fine di procedere con la massima speditezza.

L’art. 3 impone ai datori di lavoro di consentire ai volontari della protezione civile di svolgere le proprie attività fino a 60 giorni continuativi e 180 nell’anno, profittando di una norma del Codice della protezione civile che consente l’elevazione dei limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza.

Le procedure di gara

Agli enti locali, l’art. 4, comma 1, consente di procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ad alcuni obblighi imposti dal Codice dei contratti, limitatamente ai “tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara”. Questi gli articoli citati:

  • art. 60, che regola le procedure aperte per le quali prevede un “avviso di indizione di gara” e un termine minimo per la ricezione delle offerte di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando, riducibile di cinque giorni nel caso di presentazione di offerte per via elettronica; il comma 3 già prevede la possibilità di fissare un termine non inferiore a quindici giorni per ragioni di urgenza debitamente motivate, talché si presume che questo termine possa essere ulteriormente abbreviato;
  • art. 61, che tratta delle procedure ristrette e parimenti richiede un avviso di indizione di gara e un termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di trenta giorni;
  • art. 72, secondo cui gli avvisi e i bandi sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati entro cinque giorni dalla trasmissione in una o più delle lingue ufficiali Ue;
  • art. 73, in base al quale gli avvisi e i bandi sono pubblicati in ambito nazionale, sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dell'ANAC;
  • art. 74, che impegna le stazioni appaltanti ad offrire un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso.

Le operazioni di polizia mortuaria

Il comma 2 dell’art. 4 prende in carico il problema dei Comuni di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all’accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al Covid-19. Problema che si sta ingigantendo nelle zone del Nord particolarmente toccate dall’epidemia ma che rischia di transitare anche nelle altre parti d’Italia, peraltro generalmente meno attrezzate. Con questa finalità, l’ordinanza autorizza “la tumulazione e l’inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri”. Modalità che però ha alcune limitazioni, in quanto può essere attivata qualora:

  • entro le 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari in ordine alla sepoltura;
  • non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.

Il tutto può essere gestito in deroga alle procedure ordinarie previste dal DPR n. 285/1990, il Regolamento di polizia mortuaria, che per l’inumazione impone campi appositamente destinati, ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica. Campi che devono essere divisi in riquadri, con l’obbligo di utilizzare le fosse cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Il Capo XIV del Regolamento contiene altre disposizioni, che non si ritiene possano essere derogate, anche per preservare adeguatamente la dignità dei defunti: ogni fossa deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo su cui applicare una targhetta con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità e colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie; ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

26 marzo 2020

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