Approfondimento di Alberto Barbiero

Problematiche relative alla sospensione dei termini delle procedure di gara

Servizi Comunali Gare
di Barbiero Alberto
27 Marzo 2020

Approfondimento di Alberto Barbiero                                                                                             

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE PROCEDURE DI GARA.

Alberto Barbiero

Provo a chiarire alcuni aspetti relativi alla sospensione delle procedure di gara, a fronte della “direttiva” della Ministra De Micheli al MIT, alle Ferrovie e all’Anas con la nota del 23 marzo 2020 (file allegato), nella quale si fornisce un’interpretazione, in base alla quale si ritiene che l’art. 103 del d.l. 18/2020 (sospensione ex lege dei termini dei procedimenti amministrativi) si applichi anche alle procedure di gara per concessioni e appalti.

La nota afferma che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020): una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Ritengo sia necessario rilevare, sulla disposizione, che:

a) il secondo periodo del comma 1 dello stesso art. 103 stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti; pertanto, la “sospensione” dei termini delle procedure di gara può e deve essere “ponderata”;

b) nella stessa nota del MIT si precisa che “premesso quanto sopra, si ritiene indispensabile porre un particolare accento sul secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo 103, laddove si prevede che: “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”.

L’applicazione dell’art. 103 del d.l. 18/2020, se intesa in modo “automatico”, non risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016, ossia la disposizione che regola (anche, nel comma 3) la modifica dei termini delle procedure di gara.

Quindi:

a) se si vuole applicare l’art. 103 del d.l. n. 18/2020, secondo le modalità indicate dalla nota MIT del 23 marzo 2020, le stazioni appaltanti devono procedere a una modifica esplicita dei termini di presentazione delle offerte (e/o delle domande di partecipazione, nelle procedure ristrette e negoziate);

b) la modifica dei termini deve essere pubblicizzata con le stesse modalità con le quali è stata pubblicizzata la procedura originariamente (es. in caso di procedura aperta, seguendo tutte le regole di pubblicità legale; in caso di procedura negoziata ad invito, con comunicazione ai singoli OE invitati);

c) la modifica dei termini deve essere riportata nel sistema Anac per la gestione del CIG, in quanto diversamente la mancata modifica farebbe “scadere” i termini originari (non risulta, ad oggi 27.03.2020, alcun comunicato dell’Anac che informi sull’estensione automatica dei termini nei CIG attualmente attivi).

I nuovi termini, inoltre, devono essere pubblicizzati con le modalità con cui sono stati resi noti originariamente e per essi le stazioni appaltanti devono procedere alla modifica nei sistemi informatici (ad es. nella piattaforma Anac, con specificazione nel sistema che gestisce il codice identificativo gare).

Ritengo quindi che ogni amministrazione debba ridefinire i termini per ogni singola procedura, tenendo in considerazione vari elementi rilevanti, come la durata potenziale del periodo emergenziale e la durata potenziale delle misure limitative alle attività, che determina notevoli difficoltà per gli operatori economici, sia in relazione agli aspetti amministrativi sia in ordine a quelli organizzativi.

Le stazioni appaltanti possono, inoltre, portare a termine le procedure urgenti, soprattutto quelle connesse alle esigenze derivanti dalla situazione emergenziale.

27 marzo 2020

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