Approfondimento di Andrea Bufarale

Emergenza Covid 19: che fare con le richieste di cambio di residenza?

Servizi Comunali Anagrafe popolazione residente (ANPR)
di Bufarale Andrea
01 Aprile 2020

Approfondimento di Andrea Bufarale                                                                                            

Emergenza Covid 19: che fare con le richieste di cambio di residenza?

Andrea Bufarale

 

L’art. 87 del il D.L. 17 Marzo 2020 n.18 denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”  ha determinato come ormai tutti sappiamo, nello smart working o lavoro agile, la modalità ordinaria di resa della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche fino al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 Luglio 2020).

Lo stesso art. 87, alla lettera a) del medesimo comma 1 prevede, infatti, la necessità che le pubbliche amministrazioni limitino la presenza del personale negli uffici  per  assicurare esclusivamente  le  attività  che  ritengono  indifferibili  e   che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche  in ragione della gestione dell'emergenza.

Partendo dall’assunto che i servizi anagrafici non possono essere classificati tra i servizi indifferibili che in ragione dell’emergenza richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, si pone il problema di come gestire talune pratiche di competenza dell’ufficiale d’anagrafe anche in combinato disposto con un’altra norma del già citato D.L. 17 Marzo 2020 n.18, ovvero l’art. 103, che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, iniziati d’istanza di parte o d’ufficio nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio al 15 aprile 2020, fermo restando la ragionevole durata e la celere conclusione.

Tale disposizione ha creato non pochi problemi agli ufficiali d’anagrafe, soprattutto in tema di cambi di residenza, che da un lato si trovano a dover rispondere alle legittime istanze dell’utenza di spostare il proprio luogo di dimora abituale, come peraltro previsto dal regolamento anagrafico (DPR 223/89 e come innovato dal DPR 17 luglio 2015 n. 126 concernente l’Anagrafe Nazionale della popolazione residente), e dall’altro, magari, si vedono rispondersi dalla propria polizia locale che gli accertamenti di residenza sono sospesi ex lege per emergenza sanitaria.

Sicuramente il diritto alla salute è bene primario nell’emergenza COVID-19 ma è altrettanto necessario, quando possibile, rispondere all’esigenza del diritto all'iscrizione/mutazione anagrafica delle persone che dichiarano di avere trasferito la propria residenza/dimora abituale nel comune anche perché da questo nascono diverse implicazioni che influiscono de plano sulla sfera giuridica del soggetto richiedente.

Innanzitutto, nulla vieta nell’ambito del servizio chiuso e di dipendenti in lavoro agile, che il Comune disponga che le dichiarazioni di residenza (redatte sempre sull’apposito modello ministeriale) vengano trasmesse soltanto mezzo email o Pec evitando anche su appuntamento qualsiasi contatto con l’utenza per un’attività comunque percorribile con altre modalità.

Fermo restando tale modalità di trasmissione, vi sono due alternative percorribili: una è procedere con la sospensione del procedimento ex art. 103 D.L. 18/2020 e l’altra è procedere con gli accertamenti sulla dimora abituale assumendo le informazioni necessarie con tutti gli strumenti a disposizione.

Per ciò che concerne la prima alternativa, corre l’obbligo ricordare come siamo ormai da anni nell’ambito della c.d. residenza in tempo reale (Legge 35 del 4 aprile 2012) ed è ormai arcinoto che è onere dell’Ente “lavorare” la pratica entro 2 giorni dalla ricezione e, trascorso tale termine, gli interessati dovranno essere  considerati residenti al nuovo indirizzo a tutti gli effetti, fermo restando la possibilità di svolgere i dovuti accertamenti entro i successivi 45 giorni.

Pertanto, nel caso l’Ente decida per la sospensione del procedimento ex art. 103 D.L. 18/2020, non provocherà comunque  nessun danno agli interessati in quanto gli stessi nel frattempo, restano iscritti nell’A.P.R. a seguito del provvedimento positivo adottato dall'ufficiale d'anagrafe entro due giorni dalla domanda. Una volta inserita la richiesta a sistema, la strada è dunque quella di trasmettere contestualmente stesso mezzo (email o pec) sia la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’iscrizione anagrafica ex art. 3 della Legge n. 241/1990 sia la comunicazione di sospensione del procedimento ex art. 2 della medesima legge ed in base all’art. 103 del D.L. 18/2020 per un numero di giorni pari al tempo intercorrente tra la domanda presentata, comunque non prima del 23 di febbraio, ed il 15 aprile 2020 (e non per un massimo di 30 giorni come previsto dalla lex generale).

Sfruttando tutte le possibilità che ci offre la vigente normativa, potremmo anche utilizzare, terminata la sospensione del procedimento di cui sopra, anche lo strumento del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per ulteriori 45 giorni di sospensione.

Pertanto, facendo i conti della serva, il termine per gli accertamenti, per tutto il periodo emergenziale può arrivare a sfiorare i quattro mesi (45 + 30 + 45) il tutto in attesa di tempi migliori e, come detto in precedenza, senza creare alcun danno all’utenza.

La seconda alternativa invece, è quella di non procedere con la sospensione del procedimento in quanto l’ufficiale di anagrafe è in grado di assumere tutte le informazioni necessarie affinché possa confermarsi la sussistenza del requisito della dimora abituale all’indirizzo dichiarato.

Infatti, ai sensi dell’art. 19 del già citato Regolamento anagrafico, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza di tale requisito della dimora abituale per mezzo dei corpi di Polizia Municipale o di altro personale comunale formalmente autorizzato e nessuna norma emergenziale ha formalmente sospeso l’efficacia di tale disposizione e pertanto i controlli e gli accertamenti da eseguirsi da parte della Polizia municipale restano obbligatori.

Sicuramente il personale addetto dovrà essere dotato di misure di protezione idonee (es. le mascherine protettive) facendo inoltre presente che gli accertamenti sulla residenza delle persone possono essere utilmente effettuati anche restando a debita distanza (anche molto più di un metro) dalle persone che si vanno a controllare nonché acquisendo informazioni anche da terze persone come il vicinato, il negozio sotto casa, ecc.

In primis vi è la considerazione che le disposizioni limitative della libertà di spostamento, fino ad ora impartite, non incidono sugli obblighi di legge, ma solamente sulle iniziative personali non vincolate da norme vigenti tanto è vero che rimane ad esempio legittimo e consentito spostarsi per motivi di lavoro.

In seconda battuta vi è il ragionamento da farsi in riferimento ad alcuni dubbi emersi sul fatto che un individuo abbia spostato la propria dimora abituale in un periodo di limitazioni e divieti di spostamento sul territorio nazionale.

Innanzitutto dobbiamo dire che le sanzioni applicabili per le violazioni delle norme impartite sono di competenza delle Forze di Polizia, così come anche l’intero procedimento di accertamento dell’illecito (penale o amministrativo che sia) e pertanto nessun ufficiale d’anagrafe può arrogarsi tale potere.

Infatti, anche se l'obbligo di segnalazione o denuncia che incombe, per legge, su tutti i pubblici ufficiali, se non espressamente previsto da norme speciali, riguarda effettivamente il caso in cui il pubblico ufficiale venga a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio (Art. 331. c.p.p.) ma, come detto, la sola circostanza della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica presuppone il trasferimento e lo spostamento del richiedente, ma non è sufficiente a far presupporre che sia stato commesso il reato in quanto l’ufficiale di anagrafe sicuramente non è in grado di escludere che l'interessato si sia spostato prima dell'entrata in vigore del divieto o comunque  l'interessato potrebbe essersi spostato legittimamente, anche in periodo emergenziale, ma rispettando l'obbligo di dotarsi di autodichiarazione.

30 marzo 2020

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