Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 31 marzo 2020, n. 2182
Servizi Comunali Forniture e serviziMASSIMA
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2182 del 31 marzo 2020, ha affermato che i requisiti soggettivi (o generali o morali) si differenziano dai requisiti tecnici ed economici (c.d. speciali) in quanto attengono esclusivamente a caratteristiche soggettive e/o personali degli operatori economici, essendo sempre identici per ogni procedura evidenziale. Pertanto la Corte ha affermato che la qualità di precedente affidatario del contratto (in base alla quale – nel caso di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) – è reso operativo il “principio di rotazione”), non rappresenta un requisito di idoneità professionale, la cui accertata carenza costituirebbe “motivo di esclusione” ai sensi dell’art. 80 cit., ma solo una forma di limitazione (neppure assoluta, essendo possibile giustificarne il superamento con adeguata motivazione) della libertà della stazione appaltante nella individuazione della platea dei soggetti da invitare alla gara. Successivamente i magistrati hanno ricordato come l’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
Contabilità Accrual - PNRR Riforma 1.15 Ragioneria Generale dello Stato – 19 maggio 2025
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Decreto 9 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: