Focus Problematiche operative per attuazione art. 2 dell’Ordinanza CdPC n. 658 del 29 marzo 2020
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale Provvedimenti conseguenti a calamità naturaliApprofondimento di Alberto Barbiero ed Enrica Daniela Lo Piccolo
Focus Problematiche operative per attuazione art. 2 dell’Ordinanza CdPC n. 658 del 29 marzo 2020
A cura di Alberto Barbiero e Enrica Daniela Lo Piccolo
Disposizione |
Profili operativi / 1 |
Profili operativi /2 |
Comma 4 Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. |
A. Verifica della disponibilità degli esercizi commerciali nell’ambito del Comune o in Comuni limitrofi quando nel proprio non vi siano esercizi o ve ne siano in numero limitato 1.1. > “chiamata” attraverso il sito Internet 1.2. > comunicazione individuale mediante richiesta di disponibilità con messaggio di posta elettronica; nella comunicazione va richiesta la disponibilità di buoni spesa (è probabile che alcuni esercizi abbiano maggiore disponibilità, altri minore) e vanno precisate le condizioni per l’acquisto degli stessi, nonché vanno richieste le modalità di emissione/utilizzo; 2. > acquisizione delle comunicazioni di disponibilità da parte degli esercenti, con accettazione delle condizioni per l’acquisto e con indicazione delle modalità di emissione/utilizzo dei buoni spesa (es. con emissione card o attraverso trasmissione telematica del documento al Servizio Sociale del Comune, che poi li distribuisce agli interessati); 3. > inclusione degli esercizi disponibili nell’elenco da pubblicare (eventualmente precisando tipologie di generi alimentari acquistabili); 4. > pubblicizzazione elenco esercizi mediante sito internet e mediante volantini per gli anziani, da mettere nelle cassette della posta o da infilare sotto le porte. Se utile, far pubblicizzare la cosa mediante Polizia municipale con auto (tipo “avvisi pubblici”). |
B. Acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. 1. > con la stessa “chiamata” del punto A o con comunicazione specifica, richiedere preventivo agli esercizi commerciali per i generi alimentari e per i beni di prima necessità; il preventivo può essere definito per macro-tipologie o per liste di prodotti / beni, chiedendo disponibilità e prezzi; 2. > acquisizione dei preventivi e verifica di quelli più convenienti; possibile affidamento multiplo in base ai prezzi dei singoli prodotti; 3. > formalizzazione mediante scambio delle lettere secondo gli usi del commercio; 4. > precisazione che i generi alimentari e i beni di prima necessità dovranno essere consegnati presso determinati punti raccolta o ritirati (e poi fatti confluire nei punti raccolta) da volontari; 5. > distribuzione dei generi alimentari e dei beni di prima necessità a nuclei valutati da Servizi Sociali, mediante organismi di volontariato (distribuzione “sulla soglia”, senza firme di consegna, ma con forme di riscontro telematiche, tipo messaggio / mail inviato da nucleo ricevente pacchi).
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Comma 5 I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti. |
A. Rapporti con organismi del Terzo Settore. 1. > verifica possibilità di operare mediante convenzioni già esistenti con organismi di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché con altri strumenti contrattuali esistenti (es. attraverso soggetti terzo settore che siano affidatari di appalti di assistenza domiciliare). 2. > sviluppo di possibili accordi “semplificati”, da formalizzare in deroga a art. 56 del d.lgs. 117/2017 e in deroga a Codice dei contratti pubblici; focalizzazione sulle tutele degli operatori nei contatti con i nuclei interessati; 3. > definizione dell’organizzazione delle attività di ritiro/distribuzione dei generi alimentari e dei prodotti di prima necessità.
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B. Azioni ulteriori 1. > Possibile correlazione delle azioni previste dall’Ordinanza con altre azioni già esistenti in materia di distribuzione di alimentari e di beni di prima necessità avviate dal Comune e/o da organismi presenti sul territorio (es. Caritas). 2. > Verifica della possibilità di coinvolgere gli esercizi commerciali alimentari nella raccolta dell’invenduto fresco, a fini di distribuzione (complementare alle azioni previste dall’Ordinanza). |
Comma 6 L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. |
A) Macro criteri in base ai quali l’Ufficio Servizi Sociali opera l’individuazione dei nuclei. 1.1. > Condizione di bisogno determinata dalla mancanza o indisponibilità temporanea prolungata di risorse economiche (liquidità) per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità; 1.2. > Priorità a nuclei con soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico.
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B) Valutazione situazione di bisogno.
1. > La condizione di bisogno deve essere oggetto di valutazione dei Servizi Sociali sulla base di una verifica “sostanziale”, con intervista ai componenti adulti del nucleo e acquisizione di dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) “in presenza remota” finalizzate a rilevare la mancanza di elementi finanziari (liquidità) per il sostentamento di base. 2. > La valutazione deve prendere in considerazione: a) la mancanza di liquidità (impossibilità di accedere a risorse) – assenza di conto corrente o conto corrente in rosso/bloccato; b) la mancanza di attività che possano determinare l’acquisizione di liquidità a breve (assenza rapporto lavoro, interruzione attività, ecc.). 3. > Attenzione ! La valutazione dei Servizi sociali è una valutazione tecnica che deve essere tradotta in una relazione sintetica: tali elementi costituiscono la componente motivazionale (anche motivazione per relazione) del provvedimento (anche cumulativo) di assegnazione. |
Convenzioni con organismi del Terzo Settore
1. Focalizzazione sulle associazioni di volontariato presenti nel territorio.
2. Possibile deroga (a fronte della situazione eccezionale) rispetto al percorso con evidenza pubblica previsto dall’art. 56, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017, ma è opportuno massimo coinvolgimento degli organismi di volontariato, quindi può risultare possibile anche un convenzionamento “multiplo”.
3. Il convenzionamento può essere semplificato, mediante una convenzione comprendente gli elementi essenziali previsti dall’art. 56 del d.lgs. n. 117/2017, da stipularsi in forma di scrittura privata con modalità informatiche, mediante sottoscrizione con firma digitale (anche da remoto).
4. Data la natura di “dati particolari” dei dati trattati, la convenzione deve contenere una clausola che regoli la gestione dei dati personali trattati dall’associazione nell’attività di distribuzione dei buoni e/o dei generi alimentari/beni di prima necessità
Elementi essenziali convenzioni con terzo settore art. 56 d.lgs. n. 117/2017
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Clausole dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione. |
Elementi essenziali relativi al processo di distribuzione dei buoni/generi. |
Clausole dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. |
Anche regole per gestione trattamento dati personali. |
Clausole dirette a garantire il rispetto degli standard organizzativi e strutturali di legge. |
Standard previsti dall’Amministrazione. Standard previsti da normativa statale e regionale |
Durata del rapporto convenzionale. |
Durata correlata all’emergenza. |
Il contenuto e le modalità dell'intervento volontario. |
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Il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate. |
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Le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici. |
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Le coperture assicurative. |
Copertura assicurativa pagata dall’Amministrazione. |
I rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa. |
Specificazione delle modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. |
Forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità. |
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La verifica dei reciproci adempimenti. |
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Le modalità di risoluzione del rapporto. |
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1 aprile 2020
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