Approfondimento di Luigi Oliveri

L’esonero dal servizio non può consentire il pagamento dell’accessorio

Servizi Comunali Salario accessorio
di Oliveri Luigi
02 Aprile 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                            

L’esonero dal servizio non può consentire il pagamento dell’accessorio

 

Luigi Oliveri

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica continua ad incappare in gravissimi infortuni interpretativi, difficilmente accettabili e giustificabili.

Nelle Faq dedicate al lavoro agile leggiamo:

L’esenzione dal servizio incide negativamente sull’assiduità partecipativa ai fini dell’erogazione del trattamento accessorio e della valutazione?

La risposta è no, a fronte dell’art. 87, comma 3, d.l. 18/2020 che dispone che “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

 

Al dirigente esentato dal servizio ai sensi dell’art. 87 d.l. 18/2020 è riconosciuta la retribuzione di posizione, parte variabile, e quella di risultato?

Si in base alla disposizione dell’art. 87, comma 3, d.l. 18/2020 che dispone che “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”. Tuttavia, i dirigenti svolgono una preminente funzione di coordinamento e direzione, che nella Direttiva 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione è stata sottolineata ed enfatizzata. Ne consegue che appare estremamente difficile, per tali figure, ipotizzare di ricorrere all’esenzione, considerato anche che le relative attività lavorative appaiono in ogni caso compatibili con lo svolgimento in modalità agile”.

Il primo svarione, eclatante, riferito alla dirigenza, è quello contenuto nella direttiva 2/2020, nel passaggio infelicemente espresso sulla presenza dei dirigenti per “coordinare”. Da un lato, quel passaggio non poteva che essere inteso nel senso che tale presenza a fini di coordinamento è necessaria per le funzioni essenziali connesse alle attività di contrasto al contagio da rendere in presenza e non ad altre. Cosa va a fare un dirigente in sede, se tutti gli altri dipendenti, in servizi non da rendere obbligatoriamente in presenza, sono in smart working? A consumare riscaldamento ed energia che in questi giorni si potrebbero risparmiare? A contrastare da solo, con scudo e lancia, le orde di coronavirus? Dall’altro lato, la direttiva mostra una visione retriva, burocratica ed antiquata della funzione dirigenziale, per intenderci quella secondo la quale il dirigente esercita la sua autorità se chiama gli altri “scenda, per favore” o indice “riunioni”, come quella della celebre pubblicità del whisky che si concludeva con “abbiamo l’esclusiva!”.

Il secondo infortunio, ancor più grave, è contenuto nella faq dedicata alla dirigenza, ove la Funzione Pubblica afferma che al dirigente esentato dal servizio (ma la Faq spiega che l’esenzione dei dirigenti è di fatto impensabile) lascia il diritto alla retribuzione di posizione e risultato.

Si tratta di una valutazione assolutamente erronea e da respingere in toto. L’esonero dal servizio sospende totalmente la prestazione lavorativa. Totalmente. Il dirigente, ma lo stesso vale per l’eventuale posizione organizzativa, non ha alcuna posizione dirigenziale da condurre, nè produce nessuna attività utile per essere valutata ai fini della produttività, se esonerato.

Lo stesso vale per tutti gli altri dipendenti: ogni componente del salario accessorio connesso alla presenza ed alla misurazione della produttività non può essere legittimamente corrisposta, perchè si interrompe il nesso di sinallagmaticità.

La Funzione Pubblica nelle Faq sarebbe bene non incappi in certi svarioni imperdonabili. Ad operatori ed interpreti, comunque, resta la certezza che le Faq non sono fonti del diritto e la consapevolezza che la magistratura contabile, laddove il trattamento economico all’esonerato fosse riconosciuto pienamente, scatenerebbe un contenzioso infinito per danno erariale, che sarebbe opportuno sventare.

2 aprile 2020

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