Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Emergenza Coronavirus: le conseguenze della sospensione dei procedimenti amministrativi in tema di immigrazione e cittadinanza. La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili
Servizi Comunali Cittadinanza Procedimenti amministrativiApprofondimento di Andrea Bufarale
Emergenza Coronavirus: le conseguenze della sospensione dei procedimenti amministrativi in tema di immigrazione e cittadinanza. La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili
Andrea Bufarale
Il D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, con in particolare la previsione di cui all’art. 103 di sospensione dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, in questi giorni ha generato non pochi problemi applicativi agli ufficiali d’anagrafe e di stato civile anche in riferimento alle tematiche di immigrazione e cittadinanza in quanto questi danno luogo, nella maggior parte dei casi, a provvedimenti finali che vanno fortemente ad incidere sulla sfera giuridica soggettiva dell’interessato (si pensi ad esempio alla notifica decreto di concessione della Cittadinanza Italiana e successivo giuramento oppure il rilascio dei prescritti nulla osta al lavoro od al ricongiungimento familiare ai cittadini extra UE).
A fare chiarezza su quanto premesso è intervenuta la circolare n. 3511 del 24 marzo del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (file allegato) che però è stata diramata sui territori solamente negli ultimi giorni ricordando comunque, in prima battuta, che le Amministrazioni possono (devono) adottare particolari misure organizzative al fine di addivenire comunque alla conclusione dei procedimenti indifferibili o comunque più urgenti.
Tale circolare interviene pertanto sulle due grandi macroaree di cui detto in premessa: i procedimenti relativi allo sportello unico per l’immigrazione e quelli relativi e connessi alla concessione/riconoscimento della Cittadinanza Italiana.
Per ciò che concerne lo sportello unico per l’immigrazione, già era noto che la validità dei permessi di soggiorno, nonché i nulla osta al lavoro e ricongiungimento familiare in essere, seguono la regola generale di cui al comma 2 dell’art. 103 ovvero la proroga della stessa al 15 giugno 2020 per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni ed autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile.
La circolare ha però chiarito che tale sospensione, si applica (praticamente) a tutte le fattispecie gestite dallo sportello ovvero:
- rilascio del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n.286
- rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari di cui all’art. 27 del medesimo D.Lgs. 25 Luglio 1998 n.286 come nel caso di ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari;
- conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro non stagionale;
- rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare
- svolgimento delle sessioni di formazione civica e vita civile in Italia di cui al comma 1 dell’art. 3 del DPR 179/2011
- all’avvio delle verifiche per l’adempimento dell’accordo e alla trasmissione da parte del sottoscrittore della documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti di cui al comma 1 dell’art. 6 dello stesso DPR 179/2011
- svolgimento delle sessioni dei test di conoscenza di lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui al dm 4 giugno 2010
La circolare chiarisce poi ulteriormente che la sospensione dei termini si applica anche a tutte le fasi endoprocedimentali di tali procedimento come la produzione di documentazione integrativa da parte degli interessati, l’acquisizione di pareri e la convocazione dei cittadini stranieri.
Per ciò che concerne l’operatività quotidiana degli sportelli demografici, molto importanti sono però le considerazioni che la circolare mette in atto nella seconda parte, in tema di procedimenti connessi alla concessione/riconoscimento della Cittadinanza Italiana.
Innanzitutto, per quanto riguarda le attività di “competenza statale”, cosi come tutte la fasi endoprocedimentali ed esse, il Ministero ha già provveduto a bloccare il sistema Sicitt per ciò che concerne i procedimenti di cittadinanza per residenza e matrimonio all’esterno ed in Italia (n.d. questi ultimi di competenza delle Prefetture).
Sulla base delle stesse considerazioni, il Ministero ha chiarito (e ribadito) che tale sospensione dei termini si applica anche a tutti i procedimenti, di cui alla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che esulano dalla competenza del Dipartimento ed appartengono invece a quella degli Ufficiali di Stato Civile in Italia ed all’estero (nelle sedi Consolari).
Occorre a questo punto fare chiarezza su alcuni aspetti ed in particolare su due punti già toccati dalla circolare come l’elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età (art. 4 comma 2 L. 91/92) e la prestazione del giuramento (art. 10) nonché, in aggiunta a quanto trattato, in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana c.d. iure sanguinis ai sensi dell’art. 1 e delle disposizioni della famosa circolare k28.1 del 08/04/1991.
Per quanto riguarda l’elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età, come sappiamo, infatti, tale possibilità è riconosciuta ai cittadini stranieri nati in Italia e residenti nel nostro paese ininterrottamente (salvo brevi interruzioni?) fino al compimento della maggiore età.
Tale opportunità è di norma riconosciuta nell’arco temporale di 1 anno dal compimento del 18esmo anno (fino al compimento del 19esimo). Fatto salvo il caso dell’ imprescrittibilità del diritto quando il Comune di residenza al compimento del 18esmo anno non abbia provveduto ad avvisare con lettera raccomandata l’interessato di tale possibilità (ormai per giurisprudenza consolidata), la sospensione dei termini dal 23 febbraio al 15 aprile può comportare situazioni in cui l’interessato manifesti tale volontà di acquisire la cittadinanza italiana ormai a finestra temporale formalmente chiusa ma ancora aperta per via della sospensione di cui trattasi. Spieghiamo meglio: se l’interessato, ha compiuto i 19 anni nel periodo tra il 23 febbraio ed il 15 aprile, lo stesso potrà legittimamente manifestare la propria volontà di acquisire la cittadinanza italiana alla “riapertura dei termini” avendo cura di computare correttamente i giorni trascorsi tra il proprio compleanno ed il 15 aprile. Ovvero, se un cittadino ha compiuto 19 anni il 10 aprile, potrà avvalersi di tale possibilità fino al 20 aprile aggiungendo pertanto i 5 giorni di sospensione involontaria al momento di riapertura dei procedimenti. Secondo tale assunto, sarà comunque cura degli Ufficiali di Stato Civile valutare correttamente il conteggio ed il rispetto dei termini da parte degli istanti.
Ugualmente, possiamo valutare la sospensione dei termini per la resa del prescritto giuramento di cittadinanza italiana innanzi all’Ufficiale di Stato Civile a seguito della notifica del relativo Decreto del Presidente della Repubblica. Come ben sappiamo, il giuramento nella formula di “di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica del Decreto.
Pertanto sulla base di quanto previsto dall’art. 103 DL. 18/2020, e sulla scorta delle specifiche fornite dalla circolare Ministeriale, la sospensione dei termini dal 23 febbraio al 15 aprile opera anche in tal senso e pertanto, qualora il termine dei sei mesi vada a scadenza in tale periodo di blocco, il giuramento potrà essere prestato anche successivamente alla scadenza utilizzando il metodo di calcolo sopra descritto.
Pari considerazioni, infine, per quanto riguarda i procedimenti connessi al riconoscimento della cittadinanza italiana c.d. iure sanguinis ai sensi dell’art. 1 della legge n.91/92 per figli e discendenti di cittadino italiano e delle disposizioni della famosa circolare k28.1 del 08/04/1991.
Partendo dal presupposto che, non essendo definito ex lege un termine specifico per la conclusione di tali procedimenti (invero è previsto solamente per quanto riguarda gli organi dell’amministrazione degli affari esteri in 240 giorni come da tabella 4 DM 5 gennaio 2004 n. 57), molte amministrazioni anche con atto regolamentare (giustamente) hanno mutuato come termine per la conclusione del procedimento i 180 giorni (per i procedimenti di particolare complessiva, in luogo dei 30 consueti) fissati dall’art. 2 della Legge n. 241/1990 (anche se il comma 4 della stessa ne esclude l’applicabilità ai procedimenti di cittadinanza ed immigrazione.
Pertanto, alla luce di quanto esposto fino a questo momento, in caso di istanze presentate prima della sospensione o (legittimamente) anche durante tale periodo, i giorni intercorrenti tra il 23 febbraio ed il 15 aprile vanno esclusi dal computo della durata del procedimento.
3 aprile 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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