Attuazione ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale Provvedimenti conseguenti a calamità naturaliApprofondimento di Matteo Barbero
Attuazione ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020
Matteo Barbero
Tempi stretti per dare attuazione all’ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, che ha assegnato ai comuni 400 milioni di euro a titolo di fondo per il sostegno alimentare. Torniamo sull’argomento per offrire qualche ulteriore spunto di riflessione. Il provvedimento, infatti, sta mettendo a dura prova le amministrazioni, impegnate in una vera e propria corsa contro il tempo.
Come giustamente chiarito dall’Anci, le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative note che i comuni vivono a causa dell’emergenza. In tal senso va letta l’assenza – in norma – di disposizioni su criteri e modalità di erogazione delle misure: assicurare nell’emergenza che i comuni possano organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.
Pertanto, si ritiene possibile, tra le varie modalità, procedere con semplici modelli di autocertificazione che consentano la richiesta di accedere celermente alle misure del decreto, ai possibili aventi diritto.
E’ anche consentito l’accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. In merito al criterio del relativo contributo, si ritiene possibile che gli uffici procedano con criteri meramente proporzionali, ad esaurimento fondi.
Per quanto concerne la declinazione concreta delle misure, l’ordinanza consente:
Nei primi due casi, i buoni potranno essere destinati esclusivamente all’acquisito di generi alimentari, mentre (solo) in caso di acquisto diretto il comune potrà distribuire anche prodotti di prima necessità, come, ad esempio, pannolini, farmaci ecc.
Nulla vieta, ovviamente, di combinare uno dei primi due modelli (buoni) con il terzo (acquisto diretto). In allegato, proponiamo proprio una modulistica di questo tipo, combinando l’emissione di buoni (con annesso schema di convenzione con gli esercenti) e l’acquisto diretto. Nel caso in cui l’ente decida di acquistare buoni emessi da terzi non sarà necessaria una convenzione ad hoc con gli esercenti, ma varranno le convenzioni già in essere fra questi ultimi e l’emittente e quelle che potranno essere stipulate ex novo.
Dal punto di vista fiscale, la situazione è molto confusa e tanti “esperti” si sono già espressi in modo difforme. A nostro avviso, il quadro è il seguente: in caso di acquisito di buoni da parte di terzi, l’esercente fatturerà direttamente all’emittente, come normalmente accade. In caso, invece, di emissione di buoni da parte del comune, l’esercente fatturerà al comune, secondo le modalità meglio descritte nello schema di convenzione allegato. Infine, anche in caso di acquisto diretto, la fattura sarà emessa nei confronti del comune secondo le modalità consuete.
Molto discussa è anche la necessità di CIG e DURC. L’espressa deroga al codice dei contratti, a nostro avviso, ne esclude la necessità.
7 aprile 2020
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: