Iscrizione a bilancio risorse per finanziamento buoni spesa
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale Provvedimenti conseguenti a calamità naturali Registrazioni contabiliApprofondimento di Matteo Barbero
Iscrizione a bilancio risorse per finanziamento buoni spesa
Matteo Barbero
Per l’iscrizione a bilancio modalità differenziate a seconda che i comuni abbiano approvato o meno il bilancio. E’ questa una delle questioni più delicate poste dall’ordinanza di protezione civile n. 658, su cui al momento non vi uniformità di vedute fra gli addetti ai lavori.
In primo luogo, occorre ribadire che si tratta somme aggiuntive (che non vanno confuse con quelle del fondo di solidarietà “ordinario”), che vanno contabilizzate al titolo II dell’entrata (piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.003), mentre in spesa la missione è la n. 12 (Politiche sociali), Programma 4 (Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale), mentre il macroaggregato varia a seconda che si opti per l’emissione di buoni (in tal caso deve essere scelto il 1.4 – trasferimenti correnti), oppure l’acquisto di buoni emessi da terzi o l’acquisto diretto (macroaggregato 1.3).
In ordine alla competenza ad approvare la variazione, l’art. 1, comma 2, dell’ordinanza afferma che, in caso di esercizio provvisorio, sono autorizzate variazioni contabili con delibera di giunta. La previsione pare ultronea, perché già l’allegato 4/2 del dlgs 118/2011 (punto 8.4) consente variazioni d’urgenza per interventi di somma urgenza. Secondo alcuni, tuttavia, l’ordinanza non potrebbe derogare all’ordine delle competenze fra gli organi fissato dalla legge (e segnatamente dal Tuel). Per cui, la variazione sarebbe comunque oggetto di ratifica consiliare (eventualmente anche in sede di approvazione del preventivo) e sulla stessa dovrebbe essere acquisito il parere dei revisori dei conti. Secondo la tesi contraria, sostenuta anche dall’Ifel, invece, considerato il carattere emergenziale della misura, è sufficiente il passaggio in giunta e non occorre il parere. A parere di chi scrive, la seconda tesi non è infondata, ma la prima è più prudenziale.
Se l’ente si trova in esercizio provvisorio ma lo schema del bilancio 2020-2022 è già stato adottato dalla giunta, si potrà adeguare l’atto con emendamento Giunta (anche oltre i termini regolamentari), oppure intervenire con una variazione, successivamente all’approvazione del bilancio, di norma nella stessa seduta consiliare. Qualora, infine, l’ente non si trovi nella condizione di operare nell’immediato – anche per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso – seguendo i passaggi sopra brevemente esposti, il sindaco o il responsabile del servizio sociale, dovendo comunque valorizzare le istanze di celerità operativa perseguite dall’ordinanza, potrà procedere alla disposizione della spesa mediante proprio atto, operando nel perimetro tracciato dall’art. 191, comma 3 del Tuel, in deroga all’ordinaria disciplina in materia di procedimenti di spesa.
Per chi ha approvato il preventivo, invece, la competenza è senz’altro consiliare, ma la giunta può comunque provvedere in via sostitutiva, salvo la necessità di ratifica nei successivi 60 giorni. In tal caso, quindi, è sempre necessario il parere dei revisori, che a rigore andrebbe addirittura acquisito sull’atto giuntale e non sulla successiva ratifica del Consiglio. Tale tesi, tuttavia, non è pacifica e specialmente in questa fase di emergenza sarebbe auspicabile maggiore flessibilità.
7 aprile 2020
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: