Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Stop al riconoscimento di un nascituro da parte di una coppia omosessuale. Le indicazioni per gli Ufficiali di Stato Civile.
Servizi Comunali Filiazione NascitaApprofondimento di Andrea Bufarale
Stop al riconoscimento di un nascituro da parte di una coppia omosessuale. Le indicazioni per gli Ufficiali di Stato Civile.
Andrea Bufarale
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7668, depositata lo scorso 3 aprile, ha respinto il ricorso di due donne, una genitrice naturale e l’altra genitrice intenzionale, che chiedevano il riconoscimento con la doppia maternità della bimba concepita con fecondazione assistita in Spagna ma nata in Italia.
La decisione dei giudici della Suprema Corte, assume una rilevanza fondamentale ai fini dell’operare quotidiano degli Ufficiali di Stato Civile che sempre più negli ultimi anni si trovano a continuare ad agire “correttamente” per quanto riguarda la normativa vigente, rifiutando la trascrizione di atti di nascita con bi-genitorialità dello stesso sesso perché contrari all’ordine pubblico (ex art. 17 DPR 396/2000), e dall’altro le ultime sentenze in materia (in particolare la prima e famosa Cassazione n. 19599/2016) con la quale i giudici di legittimità ribadivano la non contrarietà all’ordine pubblico del riconoscimento in Italia dell’atto di nascita di un bambino con due genitori del medesimo sesso.
Tale sentenza, è altresì molto importante perché ha cercato di ripercorrere (con dovizia di particolari e di normativa) tutte le tappe che possono portare coppie dello stesso sesso ad avere un bimbo “in comune”. Nel caso di specie, le donne che chiedevano il riconoscimento della doppia maternità, avevano concepito la bimba con la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) in Spagna e poi la stessa era nata in Italia. Pertanto, al momento della registrazione della nascita, l’Ufficiale di Stato civile aveva legittimamente opposto il diniego alla formazione dell’atto con l’indicazione della doppia maternità in quanto lo stesso non poteva utilizzare formule, dichiarazioni o indicazioni diverse da quelle previste dalla normativa vigente (art. 11 DPR 396/2000).
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la possibilità di riconoscere la doppia maternità è esclusa nel caso di specie perché, in Italia, il ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 40/2004 è consentito solamente a “coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi”.
Tale divieto sembra comunque sostanzialmente desumibile anche da altre disposizioni di legge tra cui l’art. 30 del medesimo DPR 396/2000, circa la registrazione delle dichiarazioni di nascita, che sempre secondo la Corte “implicitamente postulano che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù del rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato e dunque applicabile a tutti gli atti di nascita formati in Italia a prescindere dal luogo ove sia avvenuta la pratica fecondativa”.
Partendo da tale assunto, netto e tranciante, la Corte si avventura successivamente in primis, nel ribadire la costituzionalità di tale negazione di diritto, sulla base della famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2019 che sottolineava la legittimità della richiamata Legge n.40/2004 nella parte in cui nega l’accesso alla c.d. PMA alle coppie dello stesso sesso, e successivamente affrontando il ragionamento cardine del dispositivo, ovvero la differenza tra maternità ottenuta mediante ricorso alla PMA e quella “ottenuta” mediante adozione.
Tale differenza, è necessariamente importante da rimarcare e sottolineare al fine di guidare il lavoro giornaliero degli Ufficiali di Stato Civile.
Infatti, bisogna distinguere attentamente i due aspetti: da un lato, per quanto riguarda “l’adozione” parliamo di trascrizione di atti di nascita formati all’estero mentre dall’altro, per quanto riguarda la PMA applicata al caso di specie parliamo di un atto di nascita formato in Italia.
Secondo la Cassazione infatti, se nel primo caso è possibile ottenere in Italia il riconoscimento di atti stranieri dichiarativi del rapporto di filiazione da due donne dello stesso sesso in quanto è diverso il parametro normativo applicabile nel paese di “provenienza” del nascituro e questo al fine di tutelare lo status di figlio acquisito in un altro paese (unitamente al valore di circolazione degli atti giuridici secondo il diritto internazionale privato ai sensi dell’art. 117, comma 1 della Costituzione), nel secondo caso trattandosi di un atto formato in Italia in contrarietà di una norma di legge, ci troviamo di fronte ad una impossibilità di formazione dell’atto con doppia maternità per contrarietà all’ordine pubblico.
La ratio è data senz’altro dal fatto secondo cui l’adozione è in linea con l'interesse del minore a mantenere relazioni affettive già instaurate e consolidate, mentre la procreazione medicalmente assistita serve a realizzare le aspirazioni genitoriali.
Ancora più restrittiva l’interpretazione data infine dalla Corte (riprendendo la sentenza di Cassazione Sezioni Unite n. 12193/2019) in riferimento alle coppie omosessuali di sesso maschile che, possono conseguire la genitorialità solamente attraverso la pratica della c.d. maternità surrogata, vietata dalla stessa L.40/2004 (art. 12, comma 6), che oltre ad essere contraria all’ordine pubblico è una pratica che si pone in contrasto a valori fondamentali e costituzionalmente tutelati quali la dignità della gestante che, nel caso di specie, prevalgono comunque sull’interesse del minore e che pertanto potrebbero dare rilievo alla propria genitorialità solamente attraverso l’istituto dell’adozione.
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