Approfondimento di Luigi Oliveri

La paradossale idea dell’esonero on demand

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di Oliveri Luigi
11 Aprile 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                                                  

La paradossale idea dell’esonero on demand

Luigi Oliveri

 

L’esenzione dal lavoro “alla spina” o “on demand” è uno degli ultimi approdi di un sistema che non riesce a fare a meno delle interpretazioni ardite, come le discese della famosa canzone.

Molto gettonata dai sindacati, l’idea dell’esenzione a intermittenza, di fatto crea una situazione del tutto inusitata di contratto “a chiamata”, con pagamento totale della retribuzione, anche mentre non si è chiamati.

Tuttavia, l’idea non funziona e non tiene sul piano tecnico e giuridico. L’articolo 87, comma 3, del d.l. 18/2020 sul punto non si presta ad equivoci: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore,della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”.

All’esenzione, quindi, si giunge, come ultima soluzione:

dimostrata l’impossibilità di adibire il personale a servizi indifferibili da svolgere in presenza;

dimostrata l’impossibilità di disporre il personale in lavoro agile;

dopo aver esaurito ferie, congedi, ore di straordinario autorizzate ed altri istituti di regolazione di assenze giustificate e retribuite.

Dunque, l’esenzione dal servizio non coesiste con gli altri strumenti, ma è disposta successivamente alla dimostrazione di non poter impiegare utilmente il lavoratore e dopo aver esaurito tutti gli strumenti disponibili di assenza giustificata.

L’esenzione, quindi, è totale ed assoluta e non può essere a giorni alterni o a chiamata. E’ una condizione soggettiva definitiva, dalla quale si esce solo nel momento in cui l’ente riorganizzandosi o modificando le mansioni del dipendente riesca ad adibirlo a lavori da rendere in presenza per attività indifferibili o in lavoro agile.

La scappatoia dell’esonero alternato non pare nemmeno possa funzionare come espediente per ridurre l’eventuale responsabilità erariale connessa al pagamento della retribuzione, che la poco meditata circolare 2/2020 della Funzione Pubblica vorrebbe addirittura fosse pieno, comprensivo anche degli elementi di salario accessorio totalmente inconciliabili con la resa effettiva del lavoro. Da un lato, nessuno sa se Palazzo Vidoni abbia concertato con la Corte dei conti simile idea. Dall’altro, non esiste, al 9 aprile 2020, nessuna norma che chiarisca l’insussistenza della responsabilità erariale per il caso di esenzione con pagamento pieno. Sicuramente, un esonero “alla spina” dimostra la debolezza della “motivazione” richiesta per disporlo ed è traccia di una cattiva o carente capacità organizzativa dell’ente e del datore di lavoro.

9 aprile 2020

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