Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento: possibilità trasmissione dati dopo il 31 marzo 2020
Servizi Comunali Testamento biologicoApprofondimento di Cosimo Damiano Zacà
Le Disposizioni anticipate di trattamento: possibilità trasmissione dati dopo il 31 marzo 2020.
Cosimo Damiano Zacà
Il Ministero della Salute in data 8 aprile 2020, con un avviso, pubblicato sul proprio sito internet, ha informato i Comuni che non hanno potuto inviare, nei termini previsti, l’elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento prima del 1 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento), causa Coronavirus, possono farlo anche dopo tale data.
Il Ministero ricorda che tale termine è ordinatorio e pertanto non è prevista alcuna sanzione a carico dei Comuni.
Tale trasmissione, precisa, dovrà avvenire, con sollecitudine, non appena le condizioni operative lo consentiranno.
Ricordiamo che la scadenza del 31 marzo è contemplata nel decreto ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019 recante il "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020.
Il Regolamento, infatti, prevede all’art. 11 (norme transitorie) due adempimenti da attuare prima dell’entrata a regime della disciplina:
entro 60 giorni (31 marzo 2020) dall’attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 168/2019, dovranno trasmettere al Ministero della salute (dat@postacert.sanita.it), per essere inserita nella Banca dati, una lista nominativa delle persone che hanno espresso le DAT prima della realizzazione della stessa Banca dati, utilizzando il modulo on line, disponibile al seguente indirizzo on line:https://dat.salute.gov.it/moduloDatComuniPregresso;
entro 180 giorni (31 luglio 2020) dall’attivazione della Banca dati nazionale, i predetti soggetti dovranno trasmettere al Ministero della salute (dat@postacert.sanita.it) copie delle DAT dei disponenti utilizzando il modulo on line disponibile all’indirizzo (https://dat.salute.gov.it/moduloDatComuni).
Le copie delle DAT, depositate prima del 1° febbraio 2020, da acquisire alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020, poiché prive di esplicito consenso del disponente, potranno, su richiesta dello stesso disponente, essere cancellate, con le modalità previste dall'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT e pubblicata sul portale del Ministero della Salute.
Ove le DAT raccolte prima del 1 febbraio vengano tutte trasmesse alla Banca dati nazionale entro il 31 marzo 2020 può non essere trasmesso il relativo elenco nominativo. Il Ministero chiarisce che devono essere trasmesse anche eventuali DAT di disponenti, poi deceduti, in quanto le stesse comunque concorrono alle statistiche sull’attuazione della Legge 219.
A partire, invece, dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle DAT alla Banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l'esplicito consenso del disponente, ai sensi del citato GDPR.
Al decreto ministeriale citato è allegato il disciplinare tecnico con il quale vengono specificate le modalità tecniche con le quali accedere per implementare la Banca dati.
Per completezza, diciamo che a chiarire alcuni aspetti tecnici, il Ministero dell’Interno è intervenuto, successivamente al decreto, con la circolare miacel n. 2/2020 con la quale ha fornito ulteriori istruzioni operative per la trasmissione via PEC alla Banca Dati Nazionale delle DAT raccolte dagli Uffici di Stato Civile, che figurano tra i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 del più volte citato provvedimento.
Il decreto definisce, altresì, i contenuti informativi della Banca, le figure che alimentano la stessa, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle Disposizioni, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della persona, le modalità di accesso alla medesima da parte dei soggetti legittimati.
Fatta questa premessa, riteniamo opportuno soffermarci, sia pur in maniera sintetica, su questi punti, alcuni dei quali necessitano, secondo noi, ancora di puntuali ed idonei chiarimenti da parte del Ministero della Salute.
Iniziamo dalle D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento).
Ogni persona, purchè di maggiore età, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le DAT, manifestare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, opzioni terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Tali disposizioni devono essere redatte per atto pubblico (presso un notaio o capo ufficio consolare con funzioni notarili per i residenti all’estero) o per scrittura privata autenticata (presso notaio o capo ufficio consolare con funzioni notarili per i residenti all’estero) o per scrittura privata non autenticata, consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza o presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT.
Se le condizioni fisiche del paziente non consentono di redigere le DAT nelle modalità indicate, può farlo attraverso una videoregistrazione o altri dispositivi che diano la possibilità alla persona con disabilità di comunicare. Va da sé che con le stesse modalità sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
(Il decreto, il disciplinare e la circolare nulla dicono riguardo al soggetto che deve trasmettere le DAT raccolte tramite videoregistrazione o altri dispositivi simili).
In caso di urgenza e/o di emergenza, alla revoca si può procedere con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico o con l’assistenza di due testimoni.
Il medico avrà cura, in quest’ultimo caso, di rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che verrà in seguito trasmessa alla Banca dati nazionale.
Appare ovvio, per quanto già detto, che tali incombenze (l’invio delle DAT video registrate, ecc.) non possono rientrare nelle competenze dell’Ufficiale di Stato Civile, al quale, da quello che si evince dalla norma e dalle altre disposizioni, è demandato solo il compito di inviare le DAT digitalizzate, cioè quelle presentate in formato cartaceo.
Le indicazioni, le modalità tecniche di trattamento dei dati e le misure tecniche di sicurezza sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al regolamento medesimo.
L’art. 7 stabilisce che il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nella Banca.
Tale trattamento è effettuato per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al d.lgs 196/2003 e conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
I dati, però, possono essere diffusi solo e soltanto in forma anonima e aggregata.
Di riflesso i soggetti legittimati a ricevere le disposizioni sono titolari del trattamento dei dati dagli stessi raccolti.
Il cittadino che sottoscrive la DAT, può indicare un “fiduciario” (persona maggiorenne e capace di intendere e di volere) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario può rinunciare alla nomina, con atto scritto e a sua volta l’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente.
Nel caso in cui le Disposizioni non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono la loro efficacia circa le volontà espresse dal disponente.
In caso di necessità, può essere nominato un amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare.
Tornando alla Banca dati nazionale, oltre ai compiti già detti, si occupa dell’accesso ai dati sopra elencati, ad opera del medico che assiste il paziente, nel momento in cui per quest’ultimo si verifica una situazione di incapacità di autodeterminarsi e da parte del fiduciario, fino a quando questi ricopre l’incarico.
L’accesso alla banca dati, che potrà avvenire anche da parte del disponente, avviene attraverso un’autenticazione digitale tramite SPID o CNS.
I soggetti che alimentano la Banca dati, di cui parlavamo in precedenza, secondo quanto previsto dal decreto (art. 3, comma 1), sono gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, i notai, i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili, i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al SSN, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
Questi soggetti, così come indicato dall’articolo 3, comma 2, una volta ricevuta la Dat, devono trasmetterne copia alla Banca dati nazionale mediante un modulo elettronico (art. 7 del disciplinare), contenente i dati anagrafici e di contatto del disponente, quelli del fiduciario, l’attestazione dell’accettazione della nomina da parte di questi e l’attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della Dat (dopo essere stata digitalizzata) presso la Banca dati nazionale.
Si deve precisare che non è necessaria alcuna registrazione alla Banca dati nazionale DAT da parte dei Comuni se la trasmissione delle stesse avviene attraverso la compilazione dei moduli on line disponibili sul portale del Ministero e la trasmissione dalla PEC del Comune, registrata sull’IPA (Indice delle PEC della Pubblica Amministrazione), dei file cifrati generati dal modulo on line.
Le modalità di compilazione e di trasmissione sono dettagliatamente previste nel documento allegato alla citata circolare n. 2/2020.
Il decreto, prevede, altresì, che i dati personali presenti nella Banca dati nazionale debbano essere cancellati dopo un decennio dalla morte dell’interessato, il quale può comunque esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 18 e dall'art. 21 del regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalita' indicate nelle informazioni che l'interessato riceve.
Il Ministero si riserva all’art. 9 del provvedimento ministeriale di monitorare la situazione, attraverso la somministrazione, con cadenza biennale, di questionari agli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e agli enti del Terzo settore interessati, al fine di valutare le eventuali modifiche da apportare al decreto ministeriale.
14 Aprile 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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