Quarantena per chi trasgredisce l'obbligo di circolare senza giustificato motivo

Tar Calabria, Catanzaro, Sezione I – Sentenza 15 aprile 2020, n. 219

Servizi Comunali Tutela salute pubblica
di Redazione: Galli Gianluca
16 Aprile 2020

MASSIMA

Il Tar Calabria - Catanzaro, con la sentenza n. 219 del 15 aprile 2020, ha affermato che non deve essere sospesa l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 nella parte in cui ha imposto – nell’ipotesi di trasgressione dell’obbligo di circolare senza giustificato e documentato motivo, alla luce della potenziale esposizione al contagio – la misura immediata della “quarantena” obbligatoria per il periodo di giorni 14, mancando l’atto applicativo delle disposizioni emanate con portata generale dal Presidente della Giunta

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