Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Dall’INPS i chiarimenti sulla sospensione dei termini di decadenza per Reddito e Pensione di cittadinanza

Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale
di Di Filippo Amedeo
17 Aprile 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                                   

Dall’INPS i chiarimenti sulla sospensione dei termini di decadenza per Reddito e Pensione di cittadinanza

Amedeo Di Filippo

 

L’INPS pubblica il Messaggio n. 1608 del 14 aprile (file allegato) con cui fornisce i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 34 del D.L. “Cura Italia” n. 18/2020, che ha sospeso gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di cittadinanza e del Reddito di inclusione.

Il Rdc

Abbiamo dato conto in altro intervento dell’art. 39 del D.L. n. 18/2020, che sospende per due mesi le misure di condizionalità connesse alla fruizione del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al D.L. n. 4/2019, che riguardano in particolare: la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni e l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale; la stipula presso i Centri per l'impiego del Patto per il lavoro; gli obblighi di cui al comma 8, tra i quali accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto, sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione, accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue; sottoscrivere il Patto per l'inclusione qualora il bisogno sia complesso e multidimensionale; partecipare ai progetti a titolarità dei Comuni; rispondere alla convocazione presso i Cpi o i Comuni.

L’art. 39 ha anche sospeso le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI e DISCOLL, per i beneficiari di integrazioni salariali, per le convocazioni da parte dei Centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento finalizzate alla partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro.

Le dichiarazioni

C’è un altro articolo del Cura Italia che investe la misura del Rdc, l’art. 34, che sospende di diritto, dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. L’Istituto di previdenza interviene col Messaggio n. 1608 per fornire i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione della norma, con riferimento sia al Rdc e alla Pensione di cittadinanza (Pdc) che al Reddito di inclusione (Rei).

Il documento prende a riferimento i numerosi “obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori” contenuti nel D.L. n. 4/2019. Il primo è all’art. 3, comma 12, che in caso di variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE obbliga i nuclei familiari a presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Questo termine decadenziale è quindi sospeso dal 23 febbraio al 1° giugno prossimi.

Ciò comporta che qualora la variazione del nucleo intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa; qualora sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.

Stessa regola deve essere tenuta per l’obbligo di comunicare entro 30 giorni l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica ovvero in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero.

Le variazioni

L’altro obbligo riguarda l’attività lavorativa intrapresa da uno o più componenti il nucleo familiare in corso di erogazione della prestazione, da comunicare all’INPS pena la decadenza dal beneficio. Anche in questo caso, l’art. 34 sospende l’obbligo di comunicazione dal 23 febbraio sia per le attività di lavoro autonomo che per quelle di lavoro subordinato. Sospeso anche il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni relative al patrimonio immobiliare, ai beni durevoli e al patrimonio mobiliare.

In ultimo, il Messaggio rileva, in relazione ai nuclei di percettori del Rei, la sospensione degli adempimenti relativi all’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa e agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.

Qualora l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma.

15 aprile 2020

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