Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Il Ministero del lavoro proroga i progetti PON Inclusione e consiglia i Comuni su come verificare il requisito della residenza

Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale
di Di Filippo Amedeo
18 Aprile 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                       

Il Ministero del lavoro proroga i progetti PON Inclusione e consiglia i Comuni su come verificare il requisito della residenza

Amedeo Di Filippo

 

Due Decreti Direttoriali, il n. 78 e il n. 79 del 14 aprile, adottati dal titolare della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro, prorogano i termini per la conclusione delle attività progettuali finanziate a valere, rispettivamente, sull'Avviso 3/2016 e sull’Avviso 1/2019 PaIS, entrambi attivati sotto l’egida del PON Inclusione FSE 2014-2020. Sempre a proposito di sociale, si segnala la nota dell’Ufficio Legislativo del medesimo Ministero che chiarisce le modalità attraverso le quali i Comuni possono verificare la residenza di quanti chiedono l’accesso al Reddito di cittadinanza.

Il PON Inclusione

Il PON Inclusione è stato approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019 e da ultimo con Decisione C (2020) n. 1848 del 19 marzo 2020. La titolarità è del Ministero del lavoro, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il quale ha tra i suoi obiettivi principali il supporto all’implementazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), della sua evoluzione nel Reddito di inclusione (Rei) e, infine, nel Reddito di cittadinanza (Rdc).

A livello nazionale ci si muove all’interno del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dall’art. 1, comma 386, della Legge n. 208/2015, e nel contesto del primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020, adottato col D.M. 18 maggio 2018. Ulteriori punti di riferimento sono il D.Lgs. n. 147/2017, che ha istituito il Rei, e il D.L. n. 4/2019, che ha dato vita al Rdc come misura di contrasto alla povertà che sostituisce il Rei.

Il PON Inclusione prevede, negli Assi 1 e 2, di supportare l’implementazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull’integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario. Le risorse sono assegnate tramite avvisi “non competitivi” rivolti alle amministrazioni territoriali per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari di tale misura e al rafforzamento dei servizi loro dedicati.

Il primo avviso è stato adottato col Decreto Direttoriale (D.D.) n. 229 del 3 agosto 2016, che ha messo in palio poco meno di 500 milioni di euro, prevedendo la conclusione delle attività progettuali per il 31 dicembre 2019. Termine poi spostato al 31 dicembre 2020 ad opera del D.D. n. 65 del 19 marzo 2019.

È però arrivata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio epidemiologico da Covid-19 e con esso l’interminabile teoria di decreti e ordinanze recanti le misure urgenti per fronteggiare tale emergenza. Questa situazione non poteva non riververarsi anche sulle attività correlate al PON, creando rallentamenti nella realizzazione delle operazioni da parte dei beneficiari. È così che col D.D. n. 78 del 14 aprile viene disposta l’ulteriore proroga al 30 giugno 2021 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'Avviso 3/2016.

Il PaIS

Col D.D. n. 332 del 27 settembre 2019 è stato adottato l’Avviso pubblico n. 1/2019-PaIS, che attribuisce agli Ambiti Territoriali risorse per un importo complessivo pari a 250 milioni di euro, destinati a finanziare progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS). Anche in questo caso, l’Avviso prevede che le proposte progettuali siano presentate attraverso la piattaforma informatica del Ministero del lavoro all’interno di tre finestre temporali: per i soggetti con un livello di spesa approvata uguale o superiore al 50%, a partire dal 20 gennaio 2020 e fino alle ore 23:59 del 20 marzo 2020; per i soggetti con un livello di spesa approvata compreso tra un importo inferiore al 50% e uguale o superiore al 25%, a partire dal 20 aprile 2020 e fino alle ore 23:59 del 19 giugno 2020; per i soggetti con un livello di spesa approvata compreso tra un importo inferiore al 25% e uguale o superiore al 5%, a partire dal 20 luglio 2020 fino alle ore 23:59 del 30 settembre 2020.

Il D.D. n. 7 dell'11 marzo 2020 ha posposto il termine per la presentazione di progetti modificando i termini della prima finestra temporale, per i soggetti con un livello di spesa approvata uguale o superiore al 50%, a partire dal 20 gennaio 2020 e fino alle ore 23:59 del 30 aprile 2020. L’emergenza Covid-19 impone anche in questo caso una ulteriore proroga del termine per la presentazione di progetti, per cui il D.D. n. 78 del 14 aprile ampia ulteriormente la prima finestra temporale portandola fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2020.

Rdc e requisito di residenza

A proposito di Rdc, è da mettere in evidenza una nota con cui l’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro fornisce chiarimenti circa il requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni previsto dall’art. 2 del D.L. n. 4/2019. Già con una nota precedente, l’Ufficio aveva dato indicazioni relative alle persone senza fissa dimora, evidenziando la possibilità per i Comuni di riconoscerne l'iscrizione nei registri anagrafici all'esito degli accertamenti volti a confermare l'abituale presenza sul territorio comunale tramite l'istituzione di una sezione speciale "non territoriale" nella quale elencare e censire come residenti tutti i "senza fissa dimora" e i "senza tetto".

L’ulteriore requisito della continuità della residenza per due anni nel territorio italiano può essere accertato limitatamente ai richiedenti che risultano precedentemente cancellati dai registri anagrafici di un Comune a seguito di uno dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità previsti dal DPR n. 223/1989. In tutti gli altri casi, il requisito può considerarsi soddisfatto qualora sia dimostrabile la permanenza continuativa del richiedente in un Comune italiano, avuto riguardo ai luoghi nei quali il richiedente ha svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.

Nella nota del 14 aprile, l’Ufficio ribadisce la correttezza dell’operato dei servizi comunali che chiedono ai soggetti la sussistenza della residenza effettiva decennale e di quella biennale prima della domanda “mediante oggettivi e univoci elementi di riscontro”. In particolare, i servizi potranno ricostruire l’effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza, in collaborazione col richiedente stesso e con altri Comuni.

16 aprile 2020

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