Approfondimento di Luciano Catania

I tributi locali al tempo del COVID-19: tra scadenze, norme regolamentari ed esenzioni

Servizi Comunali Entrate tributarie
di Catania Luciano
22 Aprile 2020

Approfondimento di Luciano Catania                                                                                                            

I TRIBUTI LOCALI AL TEMPO DEL COVID-19: TRA SCADENZE, NORME REGOLAMENTARI ED ESENZIONI

Luciano Catania

Le normative emergenziali per affrontare la diffusione del COVID-19, almeno fino adesso, non hanno previsto disposizioni specifiche relative alla sospensione o a riduzioni/esenzioni per i tributi locali in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria.

L’art. 67 del D.L. n. 18/2020 sospende, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (quest’ultimo termine, poi, riallenato all’11 maggio, con la sospensione valida per i contribuenti), da parte degli uffici degli enti impositori e, quindi, anche dei Comuni.

Viene, quindi, arrestata ogni azione che gli Enti impositori, a tra questi i Comuni, possono svolgere rispetto ai tributi.

Gli obiettivi della disciplina in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 sono sostanzialmente due:

  • Limitare i contatti fisici tra le persone (ridurre le occasioni che i cittadini si rechino presso gli uffici comunali, favorire il lavoro agile, etc.)
  • Alleviare la sofferenza economica di alcuni soggetti particolarmente esposti alle conseguenze delle misure anti coronavirus

Non a caso la stessa norma prevede anche la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello previste dall’art.11 dello Statuto del contribuente, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

La presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

L’art. 67 del D.L. n. 18/2020 richiama espressamente, in tema di termini di decadenza e prescrizione, l’art. 12, co 1, della D. Lgs. n. 159/2015 Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

A monte del previsto slittamento dei termini di decadenza e di prescrizione doveva, quindi, esserci la sospensione dei termini di versamento dei tributi.

Può, quindi, ritenersi che tale sospensione - per quanto non espressamente manifestata - sia desumibile da una lettura organica dell’ordinamento.

Qualora non si aderisca a tale interpretazione e ci si limiti ad osservare che la legge non prevede espressamente alcuna sospensione dei termini di pagamento, il mancato rispetto di tali termini (già spirati dall’8 marzo ad oggi o che scadranno entro il 31 maggio) dovrebbero comportare l’emissione di avvisi di irrogazione sanzioni per il tardivo versamento.

I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono, però, essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 

Non possono essere irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta (art. 10, comma 2, L. 212/2000).

L' art. 6 del decreto legislativo 472/1997, che contiene i principi generali in materia di sanzioni fiscali, ammette l'errore dipendente da incertezza oggettiva sul significato della norma di legge e ne fa conseguire la non punibilità (che, sicuramente, può essere sancita dal giudice, mentre è dubbio se possa essere l’Ente impositore a determinarla, anche se la rinuncia alle sanzioni in autotutela, eviterebbe un inutile iter processuale).

Costituisce, poi, causa di esonero dal pagamento delle sanzioni anche lo stato di forza maggiore. La forza maggiore va vista come una causa esterna che obbliga il contribuente a comportarsi in modo difforme da quanto voluto e che lo costringe a commettere la violazione tributaria a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile (i primi due requisiti sicuramente appartengono all’emergenza Covid-19, mentre la sussistenza del terzo è difficilmente sostenibile).

La Suprema Corte (Ordinanza 3049/2018), richiamando nella pronuncia anche la sentenza della Corte di giustizia Ce C/314/06, sancisce che la nozione di forza maggiore, in materia fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall' obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

La forza maggiore costituisce, quindi, una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto. Può essere invocata questa esimente solo se l'interessato è costretto a commettere la violazione a causa di un evento a lui non imputabile.

Nel caso dell’emergenza Covid-19, la sussistenza di una forza maggiore che ha impedito il regolare versamento del tributo, potrebbe anche essere invocata dal contribuente.

Sicuramente la sanzionabilità di un tardivo pagamento è, comunque, quanto meno dubbia.

In effetti, le scadenze dei tributi locali ricadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, non dovrebbero essere molte e le conseguenze del tardivo pagamento dovrebbero essere di scarso impatto, anche in assenza di una specifica deliberazione di sospensione dei termini, nel caso si aderisse alla sanzionabilità del ritardato versamento.

Per sospendere ulteriormente i termini di versamento, i Comuni possono intervenire con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi della potestà regolamentare di prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 (anche se diversi Comuni nell'emergenza hanno provveduto con delibera di giunta comunale).

La competenza dell’organo assembleare è pacifica, così come non sussiste alcuna norma che preveda la possibilità di una delibera dell’esecutivo, da potere ratificare in un momento successivo.

Si tratterebbe, comunque, di incompetenza relativa, essendo l’atto emanato da altro organo dello stesso Ente impositore. Mentre l'incompetenza assoluta (riscontrabile solo tra organi di diverse amministrazioni) produce l'inesistenza dell'atto, quella relativa si verifica tra organi dello stesso settore di amministrazione e costituisce un vizio di legittimità dell'atto che lo rende annullabile. 

Il ricorrente, evidentemente, non ha nessun interesse ad impugnare la delibera dell’esecutivo che sospende i termini di pagamento (anche perché il versamento spontaneo sarebbe comunque possibile). In via teorica l’impugnativa potrebbe essere prodotta da un consigliere comunale. Un’altra ipotesi, teoricamente possibile, sarebbe quella che il responsabile del tributo non tenga conto della proroga approvata da organo incompetente. In questo caso, il contribuente sarebbe, comunque, assistito dall’art. 10 della Legge, 27/07/2000 n. 212 (tutela dell’affidamento e della buona fede).

L’Anci, ha proposto un emendamento prevedendo, per l’anno 2020, che gli enti locali possano, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con delibera dell’organo esecutivo, differire la scadenza di pagamento dei tributi di propria competenza gestionale, ivi compresa la quota di spettanza statale dell’Imu e le scadenze già rateizzate, comunque fissando i nuovi termini in data antecedente al 1° dicembre 2020.

Se passasse l’emendamento Anci sarebbero fatte salve le delibere dell’organo esecutivo adottate a decorrere dall’8 marzo 2020, senza necessità di ratifica da parte dell’organo consiliare.

Il ravvisare l’esigenza di un emendamento rafforza la convinzione dell’illegittimità delle delibere approvate dalla Giunta.

Per quanto riguarda i versamenti dell’Imu, il comma 762 della L. n. 160/2019, prevede che, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (quindi con sottrazione dal potere regolamentare dei Comuni), i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune, per l'anno in corso, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

I termini del pagamento dell’Imu sono, quindi, stabiliti per legge e strappati alla potestà regolamentare dei Comuni.

Il comma 777, poi, prevede che Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono con proprio regolamento: Stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari (lett. b)).

Il comma 777 sembra reintrodurre, per situazioni particolari, una potestà regolamentare in capo ai Comuni per differire i termini di versamento.

Non è chiaro se per situazioni particolari debba farsi riferimento a situazioni specifiche e peculiari di quel determinato territorio comunale oppure possa farsi riferimento anche ad una situazione di carattere nazionale come la pandemia per coronavirus.

Resta, comunque, il problema della quota statale del tributo, la cui scadenza, come ha ricordato il Ministero dell'economia e delle finanze nella risposta a un quesito durante il seminario Telefisco 2020, non può essere differita dal regolamento comunale.

Per gli altri tributi locali, i Comuni possono, invece, intervenire con apposita deliberazione, adottata dal Consiglio, ai sensi e nei limiti della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

Per la Tosap, l’imposta di pubblicità e la Tari è la legge a rimettere espressamente al Comune il compito di stabilire le scadenze del versamento.

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 68 del D.L. n. 18/2020)

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sono altresì sospesi gli avvisi previsti dagli articoli 29 (accertamenti esecutivi emessi dall’agenzia delle entrate) e 30 (avvisi di addebito dell’inps) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.160, pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all’art. 1, dai commi 784 a 815) ha potenziato le attività di riscossione degli Enti locali, per gli atti emanati a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti.

Gli avvisi di accertamento dei tributi locali ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, a partire da quest’anno, costituiscono titoli esecutivi idonei ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

La sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, si applica anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni).

La sospensione dei pagamenti concerne, quindi, teoricamente anche gli avvisi di accertamento esecutivi notificati da tutti gli enti impositori, compresi quelli emessi dai Comuni, a partire dal primo gennaio 2020, per effetto dell’art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.

Gli avvisi di accertamento, però, divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione.

In altri termini, una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’agente della riscossione.

Gli accertamenti esecutivi emessi dal Comune, a partire dal 1° gennaio 2020, non possono, pertanto, rientrare nella sospensione.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 5/2020 per chiarire la portata della sospensione prevista dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020, relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi.

Secondo l’Agenzia delle entrate la sospensione dei pagamenti si applicherebbe unicamente alle somme prese in carico dell’agente della riscossione.

Rispetto al termine per la proposizione del ricorso (normalmente di sessanta giorni) va rilevato che, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, è sospeso anche il termine per l’impugnazione.

La sospensione è applicabile alle proprie ingiunzioni fiscali scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, così com’è applicabile alle ingiunzioni fiscali emesse dai soggetti iscritti all’albo ministeriale, aggiudicatarie del servizio di riscossione (oltre che, ovviamente, agli importi compresi nelle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione).

E’ una sospensione disposta per legge, non necessita di alcun atto di recepimento da parte dei Comuni

L'articolo 62 del D.L. n. 18/2020 ha, invece, previsto la sospensione fino al 31 maggio di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute.

Sospensione che interessa, tuttavia, poco i tributi locali, rilavato che solo la dichiarazione Tosap per i gestori di servizi a rete, scadente il 30 aprile, rientra in questo periodo, mentre le scadenze della dichiarazione Tari 2019 e di quelle Imu e Tasi del medesimo anno sono fissate rispettivamente al 30 giugno 2020 (o ad altro termine stabilito dal regolamento comunale) ed al 31 dicembre del medesimo anno.

Rispetto alla possibilità di prevedere ulteriori esenzioni ed esenzioni, per andare incontro alle esigenze della popolazione più esposta alle conseguenze economiche dell’emergenza, non si può non tenere conto che, secondo l’impostazione dottrinaria e giurisprudenziale tradizionale, nel nostro ordinamento vige il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in primo luogo quale corollario del principio di legalità, in connessione, quindi, alla natura vincolata dell’azione amministrativa in materia tributaria.

La necessaria previsione dell’obbligazione tributaria in disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l’Ente impositore, comporta il necessario esercizio, da parte di quest’ultimo, dei poteri conferitigli, senza esercizio alcuno di discrezionalità.

Si tratta di un principio generale indefettibile riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari.

Addirittura prima dell’entrata in vigore della Costituzione, il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria veniva anche ricondotto a disposizioni puntuali quali l’art. 13 del R.D. n. 3269/1923, che vietava espressamente al Ministro delle Finanze, ai funzionari da esso dipendenti ed a qualsiasi altra autorità pubblica, di concedere alcuna diminuzione delle tasse e sovrattasse stabilite da questa legge, né sospendere dalla riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

Secondo la Sezione di controllo per il Veneto della Corte dei Conti (Sez. Controllo per il Veneto, delib. 7 giugno 2016, n. 313/2016/PAR.) Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna (delib. 12 settembre 2017, n. 137/2017/PAR), rispondendo ad un Comune colpito dagli eventi sismici del gennaio 2012 che chiedeva se era possibile prevedere, in sede regolamentare, la riduzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed area pubbliche (Tosap), ha affermato che l’Ente non poteva prescindere dal rispetto dei limiti che pone la riserva (relativa) di legge.

La Corte dei Conti ha affermato che, in materia di Tosap, il Comune può, con regolamento comunale, giacché la legge non fissa tassativamente un’aliquota minima, prevedere misure agevolative più ampie di quelle consentite dalla normativa primaria ma non sono legittime previsioni regolamentari che comportino misure agevolative di entità tale da determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo.

La sezione regionale di controllo per la Lombardia (delib. 8 maggio 2018, n. 140/2018/PAR) ha, invece, affermato che anche le sanzioni, come espressione del potere punitivo dell’amministrazione, appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili.

Se un determinato comportamento è sanzionabile, il Comune non ha discrezionalità in merito.

Non è consentito alle singole amministrazioni locali la scelta in ordine a ciò che è lecito o che è illecito. L'indisponibilità non consente la rinuncia degli introiti derivanti dalle obbligazioni tributarie, compresi gli interessi e le connesse sanzioni.

Per i giudici, l'inderogabilità della normativa tributaria e la vincolatività della funzione impositiva, non permette agli enti locali di sottrarsi, qualora sussistano i presupposti, dall' irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di omesso o tardivo versamento dei tributi.

Nel caso dell'imposta comunale sulla pubblicità le esenzioni e le riduzioni sono tipizzate dalla legge, e risulta spesso difficile per gli enti adottare misure riduttive delle tariffe, tenuto conto che le misure base sono fissate dalla legge.

È possibile intervenire in questo senso, invece, per gli enti che si sono avvalsi in passato della facoltà di maggiorare le tariffe, ai sensi delle legge di bilancio dello scorso anno.

Anche per la Tosap, la discrezionalità dell’Ente impositore è limitata alla possibile riduzione delle tariffe, nei margini consentiti dalla legge.

Eventuali interventi sui citati tributi vanno adottati entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a oggi fissato al 31 maggio prossimo.

Un discorso diverso, merita la Tari. Innanzitutto si pone il problema del termine per l’approvazione della norma regolamentare e delle aliquote.

L’art. 107, comma 4, D.L. n. 18/2020 prevede Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

Sembra, quindi, che ad essere differito sia solo il termine per la determinazione delle tariffe e non già anche il termine per l’approvazione del regolamento.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, aveva previsto, al comma 683-bis: In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

Un’interpretazione letterale, quindi, porterebbe a considerare il 30 aprile 2020 quale termine ultimo per l’approvazione del regolamento ed il 30 giugno quale termine ultimo per la determinazione delle tariffe.

Dal un punto di vista logico, però, questa distinzione appare poco sostenibile. Il regolamento ha delle chiare conseguenze sulle tariffe e le tariffe sono un importante elemento regolamentare. Non a caso il termine per l’approvazione del regolamento e quello delle tariffe hanno sempre coinciso.

Sembra, quindi, che si tratti di un mero refuso, dovuto alla produzione legislativa affrettata ed emergenziale. L’interpretazione preferibile è quella di considerare che la proroga al 30 giugno valga anche per il regolamento (a maggior ragione per il fatto che il termine del bilancio di previsione dovrebbe slittare al 31 luglio ed è, comunque, già fissato al 31 maggio).

E’, comunque, auspicabile che in sede di conversione, la questione venga risolta.

Rispetto alla Tari, la prima esigenza che si pone è quella di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi. È il caso dei bar, dei ristoranti, eccetera.

Il comma 642 della legge 147/2013 sancisce la debenza del tributo sulla base della semplice potenzialità di produrre rifiuti, conseguente alla mera utilizzabilità dei locali.

La chiusura imposta dalla legge può costituire una causa oggettiva che toglie a quell’esercizio la potenzialità a produrre rifiuti, al pari di quanto consegue – per le utenze domestiche – dall’inagibilità del fabbricato.

Non è una scelta soggettiva di tenere l’esercizio chiuso ma un’imposizioni di legge e, quindi, si tratta di immobili oggettivamente (e non soggettivamente) inutilizzabili.

Viene, quindi, meno il presupposto della Tari che è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Va evidentemente appurato il periodo per il quale spetta l’esenzione e che durante tale periodo di chiusura forzata, i locali non siano stati utilizzati per la produzione e vendita di beni a domicilio.

Per gli esercizi commerciali per i quali non è stata preclusa l’attività ma solamente limitata è applicabile il comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, la quale consente ai Comuni di disporre, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge.

Riduzioni o esenzioni che possono essere finanziate ricorrendo alla fiscalità generale dell'ente. L'ente potrebbe pensare a riduzioni specifiche (sulla quota variabile ovvero su entrambe le quote fissa e variabile, tenuto conto della natura dell'intervento agevolativo) o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio.

Sono, invece, possibili interventi sull'addizionale comunale Irpef, sia in termini di aliquote che di soglia di esenzione, entro il termine previsto per approvare il bilancio.

Gli effetti finanziari di questa riduzione per i contribuenti saranno percepibili solo nel 2021.

Da valutare comunque il probabile calo di gettito che conseguirà al purtroppo inevitabile calo dei redditi.

Per quanto riguarda i termini processuali, dal combinato disposto degli articoli 67 ed 83 del D.L. n. 18/2020, con specifico riferimento al processo tributario, emergeva una discrasia nella sospensione dei termini: per il contribuente, fino al 15 aprile e, per gli enti impositori, fino al 31 maggio.

Con il D.L. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità), invece, il legislatore ha proceduto ad un riallineamento della posizione processuale dei contribuenti e degli enti impositori, prevedendo che per entrambi operi la medesima sospensione dei termini processuali fino al prossimo 11 maggio.

La sospensione riguarderà tutti i termini processuali, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso di primo grado e in appello, oltre che quello per la conclusione del procedimento di mediazione (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2020, § 2.8).

L’art. 67 del D.L. n. 18/2020 prevedeva la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, fino al 31 maggio.

Con l’art. 29 del D.L. n. 23/2020, invece, è stabilito che, la proroga del termine di sospensione trova applicazione anche alle attività del contenzioso degli enti impositori, così anticipando la sospensione fino al prossimo 11 maggio.

Se il termine ha già iniziato a decorrere prima del 9 marzo, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione dal 9 marzo all’11 maggio e ricomincia a decorrere dall’11 maggio. Invece, se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione non appena indicato, l’inizio stesso è differito al prossimo 11 maggio.

Rispetto al procedimento di adesione, sussiste la possibilità di cumulare la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente con la sospensione prevista dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 36 del D.L. n. 23/2020

(cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E/2020). 

20 aprile 2020

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