Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, la qualità dei dati e l’indicizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente” - Seconda parte
Servizi Comunali TrasparenzaAlfonso Pisani
Nella prima parte di quest’articolo abbiamo analizzato le griglie di rilevazione della delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 e i parametri da rilevare da parte dell’OIV.
In questa seconda parte analizzeremo le implicazioni concernenti la qualità delle informazioni le problematiche di indicizzazione.
Anzitutto è fondamentale chiederci cosa si intenda per qualità delle informazioni. A tal proposito è importante rivedere l’art. 6 del d.lgs. 33/2013 il quale recita:
Art. 6 Qualita' delle informazioni
Il concetto di qualità è, dunque la somma dei requisiti di integrita', costante aggiornamento, completezza, tempestivita' della pubblicazione, semplicita' di consultazione, comprensibilita', omogeneita', facile accessibilita', conformita' ai documenti originali, indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita', come sintetizzato dall’infografica di seguito:
E’ evidente come la griglia di rilevazione introdotta nella prima parte del presente articolo racchiuda tutti i requisiti sopra esposti secondo la tabella di corrispondenza sotto riportata:
Parametri della griglia di valutazione |
Requisiti di cui all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 |
PUBBLICAZIONE |
Integrita' |
COMPLETEZZA DEL CONTENUTO |
Integrita', completezza, conformita' ai documenti originali, indicazione della loro provenienza |
COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI |
Integrita', completezza, conformita' ai documenti originali, indicazione della loro provenienza rispetto ai singli uffici |
AGGIORNAMENTO |
Costante aggiornamento, tempestivita' della pubblicazione, |
APERTURA FORMATO |
Semplicita' di consultazione, comprensibilita', omogeneita', facile accessibilita', riutilizzabilita' |
E’ appena da sottolineare le profonda differenza tra la sezione Amministrazione Trasparente e l’Albo Pretorio, quest’ultimo, di norma, avente funzione di pubblicità legale con una pubblicazione integrale degli atti (naturalmente nel rispetto sulla protezione dei dati), mentre le informazioni di cui al d.lgs. 33/2013 sono da intendersi, tranne alcune eccezioni, come dati tabellari dai quali è possibile da parte del cittadino monitorare l’attività della PA e l’uso delle risorse da parte della stessa.
La delibera ANAC ha introdotto da quest’anno anche l’obbligo di un attestazione da parte dell’OIV riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
Tale requisito è stato sollecitato dall’associazione AIDR (Associazione Italian Digital Revolution) come riportato nel link sottostante.
https://www.aidr.it/amministrazione-trasparente-lanac-introduce-lobbligo-di-attestare-lassenza-di-blocchi-tecnologici-che-ne-impediscono-lindicizzazione-ai-motori-di-ricerca/
Diventa fondamentale a questo punto chiedersi cosa significhi indicizzare una informazione.
Forse un’ottima fonte può trovarsi, per il nostro contesto, può trovarsi nelle Linee Guida del Garante Protezione dei dati personali approvate con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014.
In generale i motori di ricerca all’interno del web possono suddividersi in motori di ricerca generalisti e motori di ricerca interni ai siti.
I primi sono da intendersi come sistemi di ricerca (google, yahoo, duckduck, ecc.) esterni ad un particolare sito che, con cadenze definite percorrono il web alla ricerca di pagine delle quali poi costruiscono degli indici di ricerca per permettere agli utenti terzi di ritrovarle tramite parole chiave.
I motori di ricerca interni ai siti, invece, sono da ritenersi come motori che indicizzano (e quindi rendono ricercabili) solo le informazioni interne al sito cui si riferiscono.
A tal proposito le richiamate linee guida del Garante per la Protezione dei dati personali distinguono tra la sezione Amministrazione Trasparente il cui contenuto è da indicizzarsi da parte dei motori di ricerca generalisti in quanto è lo stesso d.lgs. 33/2013 a prevedere che (art. 9) Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione Trasparente
In accordo alle linee guida del Garante l’obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da
collocarsi nella «sezione “Amministrazione trasparente”», con esclusione di altri dati che si ha l’obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di trasparenza.
Sono, fra l’altro, espressamente sottratti all’indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari (art. 7 bis, d. lgs. n. 33/2013). Pertanto, i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 devono provvedere alla relativa deindicizzazione.
Diverse sono le soluzioni tecniche che permettono di indicizzare o deindicizzare i contenuti di un sito web rispetto ai motori generalisti (primo tra tutti il file robots dei siti web) e non è certo questa la sede per una discussione approfondita, ma è evidente che il ruolo dell’OIV e, naturalmente, del Responsabile per la Trasparenza che pure è tenuto a monitorare il rispetto del d.lgs. 33/2013 non è semplice e sarà necessario l’ausilio tecnico di persone esperte. D’altra parte la trasparenza è in primis un obiettivo che si consegue con processi adeguati che vanno dalla gestione documentale alla preparazione dell’atto ed al coinvolgimento di figure fondamentali come, a puro titolo di esempio il Responsabile della Protezione dei dati
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