Non va sospesa l'ordinanza di chiusura dei cimiteri (COVID-19)

Tar Veneto - Venezia, Sezione II - Sentenza 21 aprile 2020, n. 205

Servizi Comunali Tutela salute pubblica
di Redazione: Galli Gianluca
22 Aprile 2020

MASSIMA

Il Tar Veneto - Venezia, con la sentenza n. 205 del 21 Aprile 2020, ha affermato che Non va sospesa l’ordinanza del Sindaco che dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la chiusura temporanea dei cimiteri, atteso che il pregiudizio lamentato (preclusione all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito.

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