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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
È consentito l’accesso civico generalizzato agli atti dell’esecuzione: brevi note su Adunanza Plenaria n. 10/2020
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Alessandro Russo
È consentito l’accesso civico generalizzato agli atti dell’esecuzione:
brevi note su Adunanza Plenaria n. 10/2020
Alessandro Russo
Il Consiglio di Stato sez. III, investito della questione sull’utilizzo, o meno, dello strumento dell’accesso civico generalizzato nella fase esecutiva di un appalto pubblico, con ordinanza n. 8501/2019 rimetteva all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:
[1] Lo ammette l’art. 5 c. 11 D.Lgs. n. 33/2013: << allorquando specifica che restano ferme, accanto all’accesso civico semplice (c. 1) e quello generalizzato (c. 2), anche le diverse forme di accesso degli interessati previste dal capo V Legge n. 241/1990>>, cfr. Ad. Pl. n. 10/2020, par. 8.2.
[2] Già Anac nelle Linee Guida 1309/2016 affermava che l’accesso agli atti, ex Legge n. 241/1990 smi, continua a sussistere parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Ed anche il Ministro per la PA aveva chiarito che: <<dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all’interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo della domanda, la stessa dovrà essere trattata come richiesta di accesso generalizzato>> cfr. Ministro PA circolare n. 2/2017 par. 2.2.
[3] Cfr. Ad. Pl. n. 10/2020 par. 11.1
[4] Cfr. Ad. Pl. n. 10/2020, par. 12.1
[5] Vedi ex plurimis, Cons. St. sez. V n. 1115/2009. Comunque l’art. 53. c. 1 del codice del contratti espressamente dispone: <<Salvo quanto previsto dal codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 ss. Legge n. 241/1990 smi.>>. Ed è inoltre trascorso più di un ventennio da quando la Plenaria aveva avuto modo di statuire che: <<l’Amministrazione non può negare l’accesso agli atti riguardanti la sua attività di diritto privato solo in ragione della loro natura privatistica>> cfr. Ad. Pl. n. 5/1999.
[6] Ed infatti: <<Il principio di trasparenza rappresenta il fondamento della democrazia in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della PA, quale “casa di vetro” improntata ad imparzialità, intesa quale mera conoscibilità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione>> cfr. Ad. Pl. n. 10/2020, par. 22.6. Anche la Corte costituzionale aveva rimarcato che il diritto dei cittadini ad accedere ai dati della PA, sul modello FOIA, risponde a principî di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale principio democratico, ex art. 1 cost., a tutti gli aspetti rilevanti dalla vita pubblica e istituzionale, ma anche al buon funzionamento della PA, ex art. 97 cost. Vedi Corte cost. sentt. nn. 20/2019, 69/2018 e 212/2017.
[8] Afferma il Collegio: <<È vero che escludere dall’accesso anche generalizzato la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti costituenti i punti di forza delle offerte nel confronto competitivo, è un obiettivo delle norme sugli appalti, e che per conseguire tale obiettivo è necessario che le autorità aggiudicatrici non divulghino informazioni il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza. Tuttavia questo obiettivo dev’essere conseguito in un’equilibrata applicazione del limite previsto dall’art. 5-bis c. 2 lett. c) D.Lgs. 3372013 smi, secondo un canone di proporzionalità, che preservi il know-how del partecipante senza sacrificare del tutto l’esigenza di una, anche parziale, conoscibilità di elementi fattuali, estranei a tale know-how o comunque ad essi non necessariamente legati, e ciò nell’interesse pubblico a conoscere, per esempio, come certe opere siano realizzate o certi livelli essenziali di assistenza siano erogati da pubblici concessionari>> Cfr. Ad. Pl. n. 10/2020 parr. 35. 2 e 35.2.
[9] Cfr. Ad. Pl. n. 10/2020, par. 38.
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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