Non va accolta l'istanza di sospensione della determina di una Asl che per avere maggiore disponibilità di posti letto, ha disposto che non siano effettuati ricoveri

Tar Puglia - Lecce, Sezione II - Sentenza 27 aprile 2020, n. 321

Servizi Comunali Tutela salute pubblica
di Redazione: Galli Gianluca
28 Aprile 2020

MASSIMA

Il Tar Puglia - Lecce, con la sentenza n. 321 del 27 aprile 2020, ha affermato che non va accolta l’istanza, proposta da un Comune, di sospensione della determina di una Asl nella parte in cui, per far fronte all’emergenza Covid-19 ed avere maggiore disponibilità di posti letto, ha disposto che non siano effettuati ricoveri nei reparti di Chirurgia Generale e Ortopedia e Traumatologia di un Presidio ospedaliero e che la relativa attività sia trasferita presso altro Presidio ospedaliero, non essendo configurabile  un danno grave e irreparabile tale da non consentire la dilazione fino alla prima camera di consiglio utile  per la trattazione collegiale della domanda cautelare.

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