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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Le indicazioni del Ministero dell’Interno sui minori stranieri non accompagnati e le cerimonie funebri
Servizi Comunali Stranieri Tutela salute pubblicaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Le indicazioni del Ministero dell’Interno sui minori stranieri non accompagnati e le cerimonie funebri
Amedeo Di Filippo
All’indomani della pubblicazione in Gazzetta della versione convertita del D.L. “Cura Italia” n. 18/2020, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno fornisce alcune utili indicazioni relative all’applicazione dell’art. 86-bis, che ha introdotto disposizioni relative al sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Risponde inoltre ai quesiti posti dalla Conferenza Episcopale (CEI) circa la celebrazione delle cerimonie funebri.
Immigrazione
L’art. 86-bis, che reca disposizioni in materia di immigrazione, autorizza gli enti locali titolari alla proroga dei progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), di cui all'art. 1-sexies del D.L. n. 416/1989, alle attuali condizioni e in deroga al Codice dei contratti, fatto salvo il rispetto del Codice antimafia e a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca.
Il Viminale evidenzia che la prosecuzione dei progetti è prevista nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, con la finalità di assicurare la continuità dei servizi di accoglienza ed evitare il rischio di eventuali interruzioni delle prestazioni che potrebbero derivare dalla difficoltà degli enti locali, nell’attuale fase di emergenza.
Fino al termine dello stato di emergenza possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione i soggetti ivi presenti, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età. Il Ministero chiede ai Prefetti di effettuare un monitoraggio costante delle presenze dei migranti in accoglienza oltre il termine previsto, al fine di poter sempre disporre del quadro complessivo degli effetti applicativi della norma.
Le strutture del sistema di protezione possono essere utilizzate, qualora disponibili, dalle Prefetture, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria che siano sottoposti alle misure di quarantena. Le medesime strutture possono inoltre essere utilizzate dagli enti locali titolari, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per l'accoglienza di persone in stato di necessità.
Il comma 4 impegna le Prefetture a modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari per i centri e le strutture di accoglienza, sempre in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti. Sul punto, il Ministero dell’Interno evidenzia il particolare rilievo di tale previsione, nella prospettiva di fronteggiare le sempre più pressanti esigenze di incremento dei servizi e delle forniture oltre il limite del 50% dell’importo complessivo.
Cerimonie funebri
Nella nota indirizzata alla CEI, il Dipartimento fornisce indicazioni circa la misura restrittiva contenuta nel Dpcm 26 aprile relativa all’esercizio della libertà di culto, che consente le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 1, lett. i).
La celebrazione delle cerimonie funebri, afferma il Direttore, deve essere circoscritta esclusivamente in un edificio di culto o in un luogo all’aperto, facendo in modo che i partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti o di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro. Ancorché la forma liturgica della celebrazione rientri nella competenza dell’autorità ecclesiastica, è opportuno che la cerimonia si svolga in un tempo contenuto. Nel caso venga celebrata la messa, deve essere evitato il contatto fisico come per esempio lo scambio del segno di pace. La celebrazione esequiale è consentita nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica, in particolare è prescritto che i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al distanziamento e sia previamente sanificato.
All’esito di queste indicazioni, la CEI ha diramato ulteriori indicazioni: prima dell’accesso in chiesa dei partecipanti deve essere garantita da un addetto alla sicurezza la misurazione della temperatura corporea, anche qualora la celebrazione si tenga all’aperto, bloccando l’accesso a chi risulti avere una temperatura corporea superiore ai 37,5° C; evitare spostamenti nel momento della distribuzione della comunione eucaristica, per cui è il celebrante a recarsi ai posti dove i fedeli – al massimo quindici – sono disposti nel rispetto della distanza sanitaria; il sacerdote è tenuto ad indossare la mascherina, avendo cura di coprirsi adeguatamente naso e bocca, e mantenere un’adeguata distanza di sicurezza; la distribuzione dell’Eucarestia deve avvenire dopo che il celebrante abbia curato l’igiene delle proprie mani, porgendo l’ostia sulle mani dei fedeli; la chiesa deve essere igienizzata regolarmente mediante pulizia delle superfici e degli arredi con idonei detergenti ad azione antisettica; al termine di ogni celebrazione si dovrà favorire il ricambio dell’aria; per quanto possibile è opportuno celebrare le esequie all’aperto, anche nelle aree cimiteriali.
1 maggio 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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