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ANCI – 29 maggio 2025
La legge sulla fecondazione assistita e la tutela dei minori: dubbi di legittimità costituzionale.
Servizi Comunali FiliazioneApprofondimento di Cosimo Damiano Zacà
La legge sulla fecondazione assistita e la tutela dei minori: dubbi di legittimità costituzionale.
Il caso della trascrizione dell'atto di nascita in Italia dopo la gestazione per altri in Paese straniero
Cosimo Damiano Zacà
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità o meno del divieto di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato all'estero, con una pratica di “gestazione per altri”, con il nome del secondo papà o genitore intenzionale.
La prima sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8325/2020, ha, infatti, rimesso alla Corte Costituzionale gli atti della causa riguardante il riconoscimento del genitore d’intenzione (nel nostro caso il co-padre).
In particolare, i giudici di piazza Cavour chiedono alla Consulta se la legge sulla fecondazione assistita non violi la Costituzione e le norme internazionali a tutela dei minori, compreso un recente parere della Corte di Strasburgo, nella parte in cui nega il riconoscimento ai bambini delle coppie omosessuali nati dalla gestazione per altri, la cui pratica non solo non è ammessa in Italia, ma è anche, fortemente sanzionata.
Il caso in questione, riguarda due cittadini italiani di sesso maschile, sposati in Canada, il cui matrimonio è stato trascritto in Italia nel registro delle Unioni Civili del Comune di…..
Si deve premettere che la legge sulla maternità surrogata canadese permette il riconoscimento della doppia paternità in due tempi: l’atto di nascita del bimbo era stato dapprima redatto con solo il padre biologico, poi la coppia, a seguito del ricorso presso la Corte Suprema della British Columbia, ha ottenuto una sentenza nella quale i ricorrenti venivano dichiarati genitori del minore, mentre né la donatrice dell’ovocita, né la cosiddetta madre gestazionale, venivano riconosciute come madri del medesimo, e, di conseguenza, l’atto di nascita veniva emendato in tal senso.
Ricordiamo, appunto, che in Canada, a differenza di quello che succede in Italia, le coppie omosessuali possono diventare genitori secondo la “gestazione per altri” perché la legge di quel Paese, in tali casi, non riconosce alla gestante la qualità genitoriale.
Nel nostro Paese, invece, alla tecnica della procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) possono accedere soltanto le coppie di sesso diverso, ai sensi dell’art. 12 della legge 40/2004.
La coppia, quindi, a seguito della richiesta al Sindaco/Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, si è vista rifiutare l’ “emendamento” dell’atto di nascita del loro bambino, nato nel 2015 tramite “g.p.a.”, così come deciso dall’autorità giudiziaria straniera.
A tale rifiuto i due cittadini hanno proposto ricorso presso la Corte d’Appello competente per territorio.
La Corte d'Appello, a sua volta, ha accolto il loro ricorso, riconoscendo la piena efficacia nel nostro Paese del provvedimento canadese e richiesto al Comune la correzione dell’atto con l’annotazione di co-paternità. La sentenza però è stata impugnata dall'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Interno e del sindaco.
Il giudizio davanti alla Cassazione, per l’intervenuta ordinanza dei togati della Corte di Cassazione, resterà sospeso fino alla decisione della Consulta.
L'orientamento giurisprudenziale in materia, è bene ricordare, era stato già affrontato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 12193/ 2019 nella quale veniva stabilito: “non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d’intenzione”.
Questa decisione, però, a detta del difensore della coppia, non poteva rappresentare l’ultima parola dell’ordinamento italiano rispetto a una questione così complessa.
Quella sentenza, secondo il legale, ignorava la posizione della Corte di Strasburgo e non consentiva di prendere in considerazione caso per caso quale fosse l’interesse concreto del minore.
Gli ermellini, a riguardo, con la citata ordinanza (n. 8325/2020), richiamano proprio il parere emesso dalla Grande Chambre della Corte di Strasburgo e sollevano dubbi, come anticipato, sulla legittimità degli articoli di legge perché ritenuti "in contrasto" con diversi articoli della Costituzione, dal principio di uguaglianza a quelli in tema di famiglia, nonché della Convenzione europea dei diritti umani, “se interpretati come impeditivi, in via generale e senza valutazione concreta dell'interesse superiore del minore, della trascrizione dell'atto di nascita legalmente costituito all'estero, di un bambino nato mediante gestazione per altri, nella parte in cui esso attesta la filiazione dal genitore intenzionale non biologico, specie se coniugato con il genitore biologico”.
Non riconoscere i figli di due padri o di due madri, sostengono i giudici di via Cavour, è un «declassamento delle relazioni genitoriali»: l’interesse del minore a mantenere il suo rapporto con il padre intenzionale è, infatti, prevalente rispetto alla modalità con cui lo stesso è stato riconosciuto.
Il caso, come detto in premessa, passa ora alla Corte Costituzionale che è chiamata a prendere una decisione storica e mettere la parola fine a questo annoso e delicato problema.
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