Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Trasparenza, Privacy, Buona immagine: NO alla pubblicazione delle sentenze favorevoli per riscattare la reputazione del Comune

Servizi Comunali Privacy Trasparenza
di Palumbo Pietro Alessio
09 Maggio 2020

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                              

Trasparenza, Privacy, Buona immagine: NO alla pubblicazione delle sentenze favorevoli per riscattare la reputazione del Comune

Pietro Alessio Palumbo

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, anche qualora operino nello svolgimento dei propri compiti di datori di lavoro, possono trattare i dati personali dei dipendenti, se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Si pensi a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge per finalità di gestione del rapporto di lavoro oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Più specificamente, i datori di lavoro pubblici possono trattare i dati personali dei lavoratori, anche relativi a categorie particolari di dati e relativi alla salute, per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge per finalità di gestione del rapporto di lavoro mediante il personale autorizzato e debitamente istruito in merito all’accesso ai dati.

La normativa europea prevede che gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento UE sulla Privacy determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto.

La diffusione di dati personali come la pubblicazione su Internet, da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Il titolare del trattamento è tenuto, inoltre, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in base ai quali i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato e devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Segnatamente, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, anche in presenza di un obbligo di pubblicazione, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque diffondere i dati personali eccedenti o non pertinenti.

In ogni caso, non possono essere diffusi i dati relativi alla salute, ossia quelli attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute in ragione della particolare delicatezza di tale categoria di dati.

E se c’è il consenso?

Il consenso che per consolidato orientamento a livello europeo è da considerarsi criterio residuale di legittimazione del trattamento con riguardo ai trattamenti nel contesto del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro non può, di regola, costituire un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali, sussistendo un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare, specie quando questo sia un’autorità pubblica nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

La pubblicazione di sentenze

Nel provvedimento 35/2020 il Garante Privacy ha affrontato il caso della pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune del testo integrale di una sentenza al cui interno erano presenti dati personali, anche relativi alla salute, di una propria dipendente.

Interrogato dall’Autorità della riservatezza, il Comune evidenziava che le notizie riguardo allo specifico contenzioso e suoi precedenti erano (già) state riportate in più occasioni in un settimanale locale laddove l’interessata aveva rilasciato interviste.

Chiariva l’ente interrogato che all’esito del giudizio, ciò che premeva all’amministrazione Comunale era riscattare con dignità il danno all’immagine e al proprio operato pesantemente danneggiato dalle informazioni e dichiarazioni distorte che erano state diffuse attraverso la stampa e i social.

Insomma l’informazione era stata resa pubblica solo per ragioni di trasparenza e di dovere di informazione riguardo ad un fatto noto e attraverso un documento pubblico quale è la sentenza.

Il Piano anticorruzione e per la trasparenza

Successivamente il Comune precisava che nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dal Comune si fa obbligo di pubblicare i dati non richiesti da legge secondo la tecnica dell’anonimizzazione che, invece, per il caso di specie, non era avvenuta, attingendo alla riserva per cui i dati giudiziari sono svincolati.

Non trattavasi di rapporti di famiglia e/o minori, come evidenziato nella nota del Dpo e inoltre insisteva buona fede e “consenso implicito” della dipendente.

 

Tutela dell’immagine Vs. tutela privacy

Nel provvedimento l’Autorità per la riservatezza ha innanzitutto puntualizzato che il richiamo fatto dall’Ente all’art. 52 del Codice privacy è del tutto inconferente in quanto tale disposizione disciplina le modalità di riproduzione delle sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusivamente a fini di informatica giuridica, prevedendo comunque misure a tutela della dignità degli interessati.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, l’art. 52 del Codice non trova applicazione, atteso che la pubblicazione della sentenza detenuta dal Comune in quanto “parte” del relativo procedimento giudiziario non è stata effettuata per le finalità di informatica giuridica di cui all’art. 52 del Codice, bensì al fine, come dichiarato dal Comune stesso, di riscattare il “danno all’immagine” subito dall’amministrazione nonché per generiche finalità di trasparenza.

A tale riguardo non colgono nel segno le argomentazioni dell’amministrazione circa la finalità di fornire un’informazione trasparente alla collettività, né la necessità di tutelare la propria immagine, che si assume danneggiata dal contegno e dalle dichiarazioni della dipendente, attesa la possibilità di far valere le proprie pretese attivando le opportune forme di tutela previste dall’ordinamento, fra le quali non rientra certamente la pubblicazione integrale di una sentenza sul sito web del Comune.

Il difetto di base normativa

Non essendo state indicate dal Comune specifiche disposizioni di legge o di regolamento che prevedano siffatta pubblicazione, il Garante ritiene che la diffusione sul proprio sito web istituzionale dei dati personali dell’interessata, sia dunque avvenuta in assenza di base normativa legittimante.

Considerata inoltre la presenza nel testo della sentenza di informazioni riconducibili, non già solo a “stati d’animo”, ma a vere e proprie patologie dell’interessata, tale diffusione è stata ancor più grave considerato l’assoluto divieto di diffusione dei dati relativi alla salute.

Nessuna eccezione quindi, neppure per tutela dell’immagine del Comune: le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti solo procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

7 maggio 2020

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×