Istruzioni sui limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiDobbiamo erogare la retribuzione di risultato al Segretario Comunale. Chiedo di sapere quali sono le voci da considerare, e quali da escludere, dal computo del monte salari sul quale calcolare la percentuale spettante.
L’art. 42 CCNL 16 maggio 2001 stabilisce che ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati; l’ordinamento condiziona l’erogazione alla corretta impostazione del sistema di misurazione e valutazione secondo le disposizioni del D.LGS. n. 150/2009. A tale istituto gli Enti del comparto destinano, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Ovviamente l’importo effettivamente erogato dipende dalla valutazione finale, in base a quanto previsto dalla disciplina interna.
Il 10% costituisce un valore massimo che non ha natura prescrittiva. Secondo l’orientamento applicativo ARAN SEG_046 dell’11.10.2016 nella nozione di monte salari rientrano tutte le somme corrisposte nel corso dell’anno di riferimento a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc.).
10 maggio 2020 Angelo Maria Savazzi
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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