Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Per la rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali serve la deliberazione consiliare entro il 27 maggio.
Servizi Comunali Mutui e prestitiApprofondimento di Matteo Barbero
Per la rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali serve la deliberazione consiliare entro il 27 maggio.
Matteo Barbero
La più ampia operazione degli ultimi anni si è aperta ufficialmente con la “fase 1”, che prevede la scelta delle posizioni da ridiscutere. La finestra si chiuderà il 27 maggio prossimo: entro quella data, sarà necessario se e quali posizioni rinegoziare, selezionandole sul portale CDP. E’ molto importante, quindi, che prima di tale passaggio gli uffici finanziari ottengano l’autorizzazione degli organi competenti, ossia al momento del consiglio anche se il prossimo decreto legge dovrebbe assegnare la competenza alla giunta (anche per gli enti in esercizio provvisorio).
Sulla carta, la delibera autorizzativa potrebbe perfezionarsi anche nei giorni successivi (purché entro il 3 giugno che il termine ultimo per inviare tutta la documentazione, tranne le delegazioni di pagamento), ma in tal caso le ragioneria si assumono il rischio di eventuali ripensamenti dell’ultimo minuto da parte degli amministratori: che succede, ad esempio, se sul portale si selezionano 10 posizioni, ma il consiglio (o la giunta) ne autorizzano solo 9?
La struttura del meccanismo quella definita dalla circolare n. 1300/2020: per la rata di giugno, posticipata al 31 luglio, verrà sospeso il pagamento della quota capitale e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano di ammortamento vigente, mentre la quota capitale della rata di dicembre sarà corrisposta nella misura dello 0,25% del debito residuo 2020 e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano post rinegoziazione, la cui scadenza minima è prevista per il 2043. I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione.
I tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati.
Molti colleghi in queste ore si interrogano sulla necessità di effettuare una valutazione di convenienza finanziaria. L’operazione, infatti, oltre a generare indubbi risparmi nell’immediato, potrebbe far lievitare i costi complessivi a carico degli enti, spalmandoli su un orizzontale temporale più lungo. Incognite possono poi riguardare i mutui a tassi variabili (oggi molto bassi) e che verrebbero riconvertiti ad un tasso fisso.
La scelta se aderire o meno e su quali posizioni farlo è quindi molto delicata e richiede un’attenta ponderazione non sempre facilmente conciliabile con i tempi stretti della procedura e con l’attuale fase emergenziale, sia a livello domestico che soprattutto sui mercati finanziari internazionali le cui tensioni (fra declassamenti e pandemia) certo non delineano uno scenario favorevole.
Facendo alcune simulazioni su portafogli di mutui, emerge che la convenienza è inversamente proporzionale alla durata residua: per i prestiti con scadenza ravvicinata e comunque anteriore al 2043, la durata viene allungata e il costo complessivo aumenta; viceversa, per i prestiti con scadenza successiva al 2043 la durata resta invariata e la convenienza aumenta.
Nel corso dei webinar dedicati alla rinegoziazione, comunque, CDP ha affermato che l’operazione prevede fattori di sconto tali da renderla compatibile con il vincolo di cui all’art. 41, comma 2, della L. 448/2001.
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