Mancata attribuzione del codice fiscale a cittadino extracomunitario che presenta richiesta di iscrizione anagrafica
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del dott. Andrea Bufarale
QuesitiAbbiamo ricevuto dal Tribunale una sentenza di adozione di cittadino maggiorenne straniero, nipote dell’adottante, cittadina italiana e nostra residente. L’adottato non ha né l’atto di nascita trascritto nei nostri registri, né la residenza in Italia (malgrado nella sentenza sia scritto che il nipote viveva con la zia). Abbiamo chiamato la zia per vedere di fare almeno la residenza prima di trascrivere la sentenza, ma il nipote risulta essere tornato in Albania dove è stato bloccato causa “Covid”. Abbiamo comunque competenza di trascrizione in quanto comune di residenza dell’adottante o è il caso di restituire la sentenza al Tribunale in attesa che l’adottato prenda la residenza nel nostro Comune?
Al fine di dare risposta al quesito proposto, dobbiamo sicuramente in primis riferirci a quanto previsto per ciò che concerne l’adozione dei cittadini maggiorenni stranieri al paragrafo 7.1 del massimario dello stato civile dove testualmente recita “il provvedimento del giudice con il quale si dispone l’adozione di una persona straniera maggiorenne da parte di un cittadino italiano vale a costituire un rapporto che ha efficacia sostanziale ad ogni fine consentito dalla legge, in questo ordinamento: conseguentemente tale provvedimento deve essere trascritto nei registri di nascita (art. 28 comma 2 lett. “g” del DPR 396/2000) ed annotato nell’atto di nascita (art. 49 lett. “a” che a sua volta deve essere trascritto (art. 28, comma 2, lett. “b” se presentato). Ciò in quanto si viene a costituire un rapporto di filiazione che, come tale, al pari delle ipotesi di filiazione legittima o naturale, va registrata ai fini della pubblicità dello stesso. Resta fermo il punto che fra gli effetti della pronuncia di adozione non è quello di acquisto della cittadinanza italiana. E’ pure da ritenere che l’art.299 del codice civile non possa applicarsi all’adottato (in riferimento all’attribuzione del cognome) sin tanto che questi non abbia acquistato la cittadinanza italiana a norma della legge n. 91/1992 fatta salva ogni eventuale situazione diversa decisa dal giudice”.
Pertanto, sicuramente consiglio, nel caso di una sentenza, innanzitutto di procedere SEMPRE a quanto ordinato dall’autorità giudiziaria (utilizzando la formula 193 e quello che sarà riportato sarà semplicemente il dispositivo, ossia il punto in cui il giudice dispone l'adozione di.....nei confronti di...... per riassunto nel registro degli atti di nascita) mentre l’atto di nascita, qualora venga presentato successivamente, potrà essere trascritto in un secondo momento soltanto ai fini pubblicitari (secondo quanto sopra detto)
Tutto ciò premesso, trattandosi pertanto di un provvedimento dell’autorità di cui ci viene imposta la trascrizione (che non può essere ritardata), non rileva il “requisito” dell’effettiva residenza dell’adottato in quanto assorbito dalla residenza dell’adottante presso il vs. Comune anche ai sensi dell’art. 17 del DPR 396/2000.
Tale disposizione informativa prevede infatti che gli atti dello stato civile di persona nata e residente all’estero vadano iscritti/trascritti nel comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza o comunque nel comune di residenza del padre o della madre.
Per eccesso di zelo, il consiglio è che si potrebbe far dichiarare alla persona adottata di voler ivi stabilire la propria residenza e procedere successivamente con la trascrizione della sentenza.
15 maggio 2020 Andrea Bufarale
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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