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Scelte di pianificazione urbanistica: quando l’onere motivazionale diventa più intenso
Servizi Comunali Pianificazione urbanisticaApprofondimento di Michele Deodati
Scelte di pianificazione urbanistica: quando l’onere motivazionale diventa più intenso
Michele Deodati
Il Consiglio di Stato ha valutato insufficiente il grado di urbanizzazione di un’area produttiva consistente in un comparto di espansione con edificabilità circoscritta ad un’area di circa 5.000 mq., ubicata all’interno di una vasta area produttiva di completamento di circa 40.000 mq. già edificata e urbanizzata, situata sullo stesso lato stradale del comparto in esame. La zona è altresì edificata e urbanizzata anche sul lato opposto della strada, occupata dal grande impianto sportivo.
In concreto, è emersa la necessità di opere a rete di pubblica illuminazione, parcheggio pubblico, verde pubblico, strada pubblica di accesso al parcheggio. Dunque nel caso difettino opere di questo tipo, non è possibile ritenere che il livello di urbanizzazione sia sufficientemente adeguato al punto da escludere un piano di attuazione.
Quanto alla base di calcolo degli standard, che nel caso in commento prevedeva valori percentuali maggiori rispetto ai minimi di cui al decreto ministeriale, sempre la sentenza n. 2824/2020 ha spiegato che il sovradimensionamento degli standard minimi di spazio da destinare a verde pubblico di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, se sufficientemente contenuto, non necessita di una apposita giustificazione urbanistica, rientrando nell’ambito della discrezionalità della Amministrazione la possibilità di scostamento dagli stessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6326; id., 4 dicembre 1998, n. 1732).
Tale orientamento si muove nel solco dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015) secondo cui le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale, sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale, per cui nel merito appaiono insindacabili. Rimangono perciò attaccabili – sempre secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2824/2020 – solo per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità delle stesse. In ragione di tale discrezionalità, l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano.
Quando la motivazione deve essere più intensa: i casi
Più dettagliatamente, è ancora la giurisprudenza del Consiglio di Stato a venirci in aiuto nel definire le evenienze che giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali. Queste evenienze, evidenziate dalla sentenza n. 1197 del 4 marzo 2003, si verificano nei seguenti casi:
a) nel superamento degli standard minimi di cui al D.M. citato, con l’avvertenza la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; su questo particolare aspetto, la sentenza in commento ha richiamato l’orientamento, descritto poc’anzi, secondo cui i sovradimensionamenti contenuti non necessitano di puntuali motivazioni.
b) Nella lesione dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato tra Comune e proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia e di silenzio-rifiuto su una domanda di permesso di costruire;
c) Nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
Un caso particolare sull’impatto motivazionale delle scelte pianificatorie: il caso dei “limiti territoriali”
Un filone giurisprudenziale sviluppatosi nella stagione delle liberalizzazioni ha contribuito a mettere in crisi l'esenzione dalla motivazione degli atti programmatori. L'orientamento, facente capo a Corte Cost., nn. 27, 38 e 65 del 2013; T.A.R. Lombardia n. 2271 del 2013 e poi ulteriormente sviluppatosi in tale direzione, è emerso sempre in tema di urbanistica, nell'ambito dei c.d. "limiti territoriali", da ritenere illegittimi se non giustificati a protezione di un interesse generale (tutela ambiente, assetto urbano, salute lavoratori, ecc.). Al fine di verificare la legittimità di tali atti alla luce del contesto comunitario, è oggi consentito al giudice un controllo molto più penetrante rispetto al passato, pertanto va rafforzato quel complesso di dati, studi e analisi a sostegno delle scelte intraprese in sede di piano. Arricchire l'istruttoria con ulteriori elementi di studio e analisi altro non significa che introdurre anche per gli strumenti di pianificazione l'obbligo di un corredo motivazionale la cui mancanza o insufficienza appare sindacabile in sede giurisdizionale.
17 maggio 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 ottobre 2024
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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