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Al via la Fase 3 nella lotta al coronavirus: le regole per spostamenti, attività economiche e produttive
Servizi Comunali Provvedimenti conseguenti a calamità naturali Tutela salute pubblicaApprofondimento di Michele Deodati
Al via la Fase 3 nella lotta al coronavirus: le regole per spostamenti, attività economiche e produttive
Michele Deodati
Al via la Fase 3
Con il Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020) prende ufficialmente il via la “Fase 3” nella gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus.
La data fatidica dopo la quale cesseranno le numerose misure restrittive della libertà di circolazione dei cittadini sul territorio nazionale è lunedì 18 maggio. Tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Anche la Fase 3 ha però le sue tempistiche: fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Spostamenti a livello nazionale e per l’estero
Dal 3 giugno, gli spostamenti a livello nazionale potranno subire restrizioni solo con riferimento ad esigenze di tutela proporzionate al rischio di contagio in specifiche aree. Il 2 giugno rimane la data spartiacque anche per gli spostamenti da e per l'estero, fino ad allora impossibili con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti governativi. Dal 3 giugno sarà sempre il principio di proporzionalità a guidare eventuali restrizioni nei confronti del traffico da e per determinati paesi.
Chi è risultato positivo al test sul coronavirus dovrà sottoporsi alle regole della quarantena.
Assembramenti e manifestazioni
Novità anche per le manifestazioni: è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con provvedimenti governativi.
Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Funzioni religiose
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Attività economiche, produttive e sociali
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti governativi.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
Didattica
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento governativo.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e cioè una sanzione amministrativa il cui importo varia da 400 a 3000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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