Decorrenza dell'interdizione dai pubblici uffici in caso di provvedimento di cumulo di pene, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta al quesito del dott. Andrea Bufarale
QuesitiOggi mi ha chiamato un istituto di ricerche e sondaggi, tipo Doxa, Ipsos, chiedendo di consultare le liste elettorali per avere nominativi idonei a rispondere a dei questionari. So che il nuovo regolamento Ue sulla privacy ha abrogato la nostra legge là dove limitava la consultazione delle liste elettorali a determinate categorie. Siccome questi rilevatori con i nostri elenchi vanno per le case e fanno credere alle persone che sono obbligati a rispondere, c’è un modo legittimo per negare la consultazione delle liste, sapendo che l’uso non è finalizzato ad esercitare i diritti elettorali?
Innanzitutto occorre chiarire che prima della precedente normativa sulla privacy, approvata con D.Lgs. 196/2003 ora abrogato dal D.Lgs. 101/2018 (che ha recepito in Italia il reg. UE n. 2016/679 c.d. GDPR), l’art. 177 dello stesso aveva regolamentato il rilascio delle copie delle liste elettorali che, ante anno 2003, era consentito a qualsiasi richiedente.
Ora, l’attuale formulazione del quarto comma dell’art. 51 del DPR 223/1967 prevede che “le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
Con una nota del 15 gennaio 2019, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali si è espressa sul caso sollevato con una nota a firma del Direttore Centrale, Prefetto Caterina Amato la quale ribadisce che la formulazione dell’art.51 DPR 223/1967 si mantiene intatta anche dopo l'entrata in vigore del già citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che, all'articolo 27, comma 1, lettera c), n. 3, ha abrogato l'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali ritenendo che, l'abrogazione dell'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali abbia come conseguenza la semplice espunzione di tale articolo dall'ambito delle fonti normative, ma non incida su quelle disposizioni che sono state, a suo tempo, modificate testualmente e non abrogate.
Ai sensi della pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 13 del 12/01/2012, è da escludersi nel caso di specie anche il fenomeno della c.d. reviviscenza dell'originaria formulazione del quinto comma dell'articolo 51 in commento, nel senso di ripristinare il rilascio a "chiunque" di copia delle liste elettorali per il tramite dell’abrogazione dell’art. 177 del D.Lgs. 196/2003 in quanto tale fenomeno, secondo la Corte, non opera in via generale e automatica e può essere ammesso solo in alcune ipotesi tassativamente previste (annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale, ripristino di norme abrogate per via legislativa quando sia disposto in modo espresso, norme dirette esclusivamente ad espungere disposizioni meramente abrogatrici, riespansione, che si ha, ad esempio, nel rapporto tra due discipline delle quali una generale, l'altra speciale, per cui la disciplina generale produce i suoi effetti sulle fattispecie in precedenza regolate dalla disciplina speciale abrogata).
Pertanto, il richiedente di copia delle liste elettorali, è tenuto a dichiarare tale finalità in maniera esplicita e determinata. Per rispettare il principio di determinatezza la finalità dichiarata non potrà essere generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle elencate nella legge.
In sostanza, il richiedente deve indicare chiaramente e specificatamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, spettando poi al soggetto che deve applicare la norma (il comune e in seconda istanza il giudice), di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge.
Pertanto, vi invito, qualora le richieste da parte di tali società di sondaggi siano generiche in merito all’utilizzo delle liste elettorali (es. indicando solamente lo scopo statistico senza specificazione di qualche specifica indagine) e prive di impegno ad escludere tale consegna di copie da eventuali scopi di lucro o di esonero dell’amministrazione da qualsiasi responsabilità, a respingerle, fermo restando che le stesse potranno prendere visione delle liste elettorali presso l’ufficio in quanto l’obbligo di motivazione, così stabilito dal citato art. 51, 1° comma e art. 59 del T.U. n. 223/1967, non è necessario per la presa visione ma solamente per l’estrazione in copia delle liste stesse.
Per completezza di indagine il diniego all’accesso potrà essere così formulato:
Visti i pareri in materia espressi dal Ministero dell’Interno e dal Garante per la protezione dei dati personali, si segnala che la genericità delle finalità dichiarate e l’assenza di precise informazioni sul concreto uso che si intende fare dei dati contenuti nelle liste elettorali non consentono di verificare se dette finalità rientrano tra le ipotesi di cui all’art. 51, 5° comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall’art. 177, 5° comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 alla vs. richiesta prot. ______ del _________ di estrazione di copie delle liste elettorali mancano le seguenti informazioni essenziali :
- l'esplicitazione di precisazioni in merito agli obblighi di informativa nei confronti dei soggetti ai quali i dati stessi si riferiscono, in caso di eventuale loro cessione a terzi;
- l'impegno a escludere qualsiasi forma di lucro, nonché l’uso dei dati per finalità diverse da quelle dichiarate;
- la dichiarazione di esonero del Comune da qualsivoglia responsabilità amministrativa, civile e penale derivanti da un utilizzo dei dati in violazione delle vigenti disposizioni normative.
Pertanto la richiesta di cui in precedenza presentata da Codesta Associazione non può essere accolta.
21 maggio 2020 Andrea Bufarale
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
ANAC – 22 maggio 2025
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 21 maggio 2025
Cartella 11ref: manifesto (cod. 1601ref)
Cartella 11com: manifesti, delibere, deleghe, revoche, verbali, atti, lettere, convalide, inviti (cod. 1601com)
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: