Approfondimento di Michele Deodati

Liberalizzazioni e semplificazioni per le attività economiche e l’edilizia nel decreto “Rilancio”

Servizi Comunali Semplificazione
di Deodati Michele
23 Maggio 2020

Approfondimento di Michele Deodati                                                                                                          

Liberalizzazioni e semplificazioni per le attività economiche e l’edilizia nel decreto “Rilancio”

 

Michele Deodati

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e all'economia, nonché di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), in vigore dal 19 maggio, all’articolo 264 ha introdotto alcune misure dirette a favorire le opere connesse alla ripartenza, per le attività alle prese con le tante norme igieniche previste per la tutela della salute.

 

Pieno valore alle autodichiarazioni

Risultano semplificati i procedimenti ad istanza di parte, che  attengono  all'erogazione  di  benefici  economici  comunque  denominati, indennità, prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni, contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e sospensioni, da parte  di  pubbliche  amministrazioni,  in  relazione all'emergenza COVID-19, per i quali le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 sostituiscono  ogni  tipo  di  documentazione  comprovante  tutti   i requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o  dalla normativa  di  settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto   delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione.

 

Annullamento d’ufficio: i limiti temporali si accorciano

L’intento è quello di favorire la conservazione degli effetti dei provvedimenti adottati in modo illegittimo, seppure nel rispetto di alcune condizioni. I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi  dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  adottati  in  relazione all'emergenza   Covid-19,   possono   essere   annullati   d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il  termine  di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge  7  agosto 1990, n. 241, che invece di mesi ne prevede diciotto. Il termine decorre  dalla  adozione  del  provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio  assenso.  Resta  salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi  qualora i provvedimenti amministrativi siano stati  adottati  sulla  base  di false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci.

 

Avvio di attività con Scia

Anche la possibilità di esercitare i poteri inibitori che la legge prevede rispetto all’avvio di attività soggette alla presentazione della Scia ha subito ridimensionamenti. Qualora l'attività in relazione  all'emergenza  Covid-19  sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del  medesimo  art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19.

 

La procedura per le installazioni temporanee e definitive dovute alle norme post COVID-19

gli  interventi,  anche  edilizi,  necessari  ad   assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte  per  fare  fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono  comunque  ammessi,  secondo quanto previsto dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle  norme antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti  interventi,  consistenti  in  opere  contingenti  e temporanee destinate ad essere rimosse con la  fine  dello  stato  di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui  all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da  una  dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del  D.P.R. n. 445/2000, attesta  che  si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di  sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da  COVID-19.  Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le  autorizzazioni  o gli atti di assenso comunque denominati  eventualmente  previsti,  ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla  parte  II  del Codice del paesaggio.

Gli interessati possono comunque richiedere il rilascio dei permessi il cui rilascio non è necessario ai sensi della normativa in commento, soprattutto se mirano a mantenere definitivamente le opere realizzate. L'eventuale  mantenimento  delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro  il 31 dicembre  2020  ed  è  assentito,  previo  accertamento  di  tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro  sessanta giorni dalla domanda.

 

Accesso ai dati: accordi quadro

Si è cercato anche di snellire il sistema di acquisizione delle informazioni nei confronti delle amministrazioni certificatrici, con modifiche all’art. 50 del Codice dell’amministrazione digitale. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici  dei dati ne assicurano  la  fruizione  da  parte  delle pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di   servizi   pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo  71, comma 4 del medesimo decreto 445/2000.

21 maggio 2020

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