Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Danno erariale per revoca anticipata dell’incarico dirigenziale a termine in assenza delle garanzie procedimentali
Servizi Comunali Rapporto di lavoro Responsabilità amministrativaApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Danno erariale per revoca anticipata dell’incarico dirigenziale a termine in assenza delle garanzie procedimentali
Vincenzo Giannotti
L’inadempimento e il venir meno del rapporto di fiduciarietà non sono sufficienti a disporre la revoca unilaterale del rapporto di lavoro del dirigente a contratto. In questo caso il dirigente che abbia causato un danno ingiusto per la revoca illegittima, con colpa grave, è soggetto all’azione di rivalsa secondo quanto previsto dalla norma generale del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (DPR n.3/1957), tramite il necessario esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa. Queste sono le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nella sentenza n.194/2020 (file allegato) che ha condannato per danno erariale il dirigente responsabile della revoca illegittima del contratto dirigenziale, sanzionata dal giudice del lavoro, pari all’importo delle retribuzioni non percepite dal dirigente fino alla scadenza natura del contratto a temine.
I rilievi della Procura
Il Direttore Generale di una ASL aveva proceduto alla revoca dell’incarico dirigenziale, di dirigente amministrativo a termine, oltre un anno e mezzo prima della scadenza del suo contratto, giustificando l’estromissione immediata per lesione del rapporto fiduciario ascrivibile ad asseriti gravi inadempimenti. Il dirigente estromesso, con sentenza del Tribunale del Lavoro cui si era rivolto, otteneva il risarcimento del danno patito per la illegittima revoca anticipata del contratto, con conseguente ristoro delle retribuzioni non percepite fino alla naturale scadenza contrattuale. La Procura contabile citava in giudizio di conto il direttore generale per il danno erariale patito dell’Ente e corrispondente alle somme erogate al dirigente estromesso, nella misura identica a quella disposta dal giudice ordinario. In propria difesa il Direttore Generale ha confermato l’errata applicazione della normativa da parte del giudice ordinario, oltre alla mancata considerazione che si verteva in tema di incarichi fiduciari che, con l’atteggiamento del dirigente, avevano minato in radice la precedente fiduciarietà con conseguente obbligo di revoca immediata dell’incarico.
Le deduzioni del direttore generale non sono state ritenute sufficienti a superare le responsabilità dei pubblici impiegati in presenza di un danno causato al proprio ente. Il riferimento normativo, da parte del Procuratore, è quello ricavabile dal Testo Unico degli impiegati civili della Stato (DPR n.3/1957), estensibile anche al pubblico impiego privatizzato. L’Art.22 del Testo unico dispone, infatti, che “L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 é personalmente obbligato a risarcirlo” mentre l’art.23 precisa che “E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento”. Infine, per il PM contabile, l’accertamento della colpa grave è intestato al giudice contabile tramite il necessario esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa.
La conferma del danno erariale
Secondo il Collegio contabile giudicante non esiste alcuna giustificazione da parte del direttore generale che ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro senza alcuna garanzia procedimentale. Infatti, nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, non sussiste alcun potere autoritativo di supremazia speciale, residuando soltanto gli ordinari poteri spettanti a qualsivoglia datore di lavoro ai sensi della normativa civilistica (Cass. SSUU 7859/2001 e 1128/2003). Anche in presenza di grave inadempimento del dirigente ai suo doveri di istituto, è obbligatorio che al dipendente pubblico siano fornite adeguate garanzie procedimentali nella valutazione dei suoi risultati (Cass. 193/2002) ai fini della revoca dell’incarico anche se conferito in via fiduciaria.
Pertanto, per i giudici contabili, la somma corrisposta al dirigente estromesso a titolo risarcitorio e in difetto di qualsivoglia utilità percepita dalla amministrazione, deve ritenersi danno erariale, da addebitare alla condotta del convenuto. Questi, come ha correttamente affermato il procuratore regionale, non ha usato la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate, ignorando il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e incorrendo quindi in responsabilità per colpa, la cui intensità al massimo livello di gravità è agevolmente riscontrabile solo ove si rifletta sul fatto che la sua posizione professionale apicale e gli ottimi precedenti curriculari non potevano non rendere pienamente percepibile l’illiceità che si sarebbe consumata con la revoca anticipata del contratto.
In conclusione, il direttore generale è stato condannato al danno erariale, pari alle somme corrisposte dal giudice ordinario al dirigente estromesso, senza alcuna riduzione di importo.
24 maggio 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: