Pignoramento a carico dipendente

Risposta al quesito del dott. Vincenzo Giannotti

Quesiti
di Giannotti Vincenzo
26 Maggio 2020

In relazione ad un provvedimento di pignoramento notificato il 21.2.2020 da “S…. per tributi”, si chiede se è possibile in autonomia accodarlo senza applicare la trattenuta sullo stipendio, considerato che il dipendente già ha una trattenuta per un pignoramento per tributi proveniente da Equitalia e risalente al …...2015. Vi è inoltre un obbligo di legge per cui i predetti pignoramenti siano "congelati" a causa della pandemia in corso come previsto dagli ultimi Dpcm che agevolano i dipendenti nei casi di pendenze per tributi?

P.S. Il cedolino del dipendente evidenzia una delega di pagamento per € 365 ed una cessione per € 370.

Risposta

Si ricorda come lo stipendio del lavoratore dipendente può essere pignorato nel limite di 1/5 con calcolo effettuato sull’importo dello stipendio netto annuale. Tuttavia, se si è in presenza di un credito di un concessionario alla riscossione iscritto all’Albo il limite varia in ragione dell’importo mensile netto che nel caso di specie non superando i 2.500 euro mensili risulterebbe pari ad 1/10. In merito alle regole di pignoramento esso può avvenire sia direttamente in busta paga se la notifica del pignoramento perviene al datore di lavoro, oppure direttamente sullo stipendio accreditato in banca. Nel caso di specie essendo stata effettuata la notifica al datore di lavoro si versa nella prima ipotesi. La procedura prevista nel caso di specie è quella in cui il datore di lavoro comunica la situazione finanziaria del dipendente alla “S….” evidenziando come il dipendente abbia già in carico un altro pignoramento dell’“A…” oltre una cessione e una delega di pagamento. In merito alla cessione del quinto dello stipendio, si tratta di un istituto disciplinato dall’art. 1260 ss. cod. civ, dal  e dal successivo regolamento attuativo, contenuto nel D.P.R. 895/1950, mediante la cessione del credito. Il lavoratore (creditore cedente) trasferisce il credito alla retribuzione nei confronti del proprio datore di lavoro (debitore ceduto) alla società di finanziamento (terzo cessionario), senza necessità di approvazione da parte del datore di lavoro che risulta in questo caso obbligato ad effettuare le trattenute del quinto sulla busta paga del dipendente, versando i ratei mensili dovuti direttamente alla società finanziaria sino alla definitiva estinzione del debito.

In merito invece alla delega di pagamento, si è in presenza di prestiti concessi al lavoratore estinguibili mediante rate imputate sulle retribuzioni mensili versate alla banca o alla finanziaria da parte del datore di lavoro e in questo caso, a differenza della cessione non vale il limite di un quinto ed è necessaria l’espressa accettazione del datore (il quale può anche rifiutarsi ai sensi dell’articolo 1269 cod. civ.).

L’articolo 545 del codice di procedura civile nulla dice in presenza di un simultaneo concorso di delegazioni di pagamento, cessioni del quinto e pignoramenti. Esso si limita a stabilire che il pignoramento per il simultaneo concorso di crediti esattoriali, ordinari e alimentari non può estendersi oltre la metà dell’ammontare della retribuzione. Il caso di specie non rientrando nella disposizione di cui alla legge 180/1950 il creditore potrà pignorare un importo massimo capiente nella differenza fra la metà dello stipendio valutato al netto della quota ceduta, e la quota ceduta.

Premesso quanto sopra è possibile effettuare una simulazione dei calcoli dei limiti previsti in busta paga nel modo seguente, riclassificando la busta paga del dipendente inviata al netto di quote non retributive (esempio assegni alimentari e bonus di 80 euro introdotto dal d.l. 66/2014):

 

Netto in busta paga

1.027,89

cessione

365,00

delegaz

370,00

EX Equitalia

77,26

Sindacale

12,91

Assegni familiari

-229,33

D.L. 66/2014

-80,00

Totale netto

1.543,73

Limite del 50%

771,87

cessione

365,00

delegaz

370,00

Ex Equitalia

77,26

Sindacali

12,91

Netto disponibile

-53,30

 

 

La “S….” che avrebbe dovuto essere soddisfatta nel limite di 1/10 ossia pari a 77,19 euro (pari a 771,87/10) e a parere dello scrivente dai calcoli e le simulazioni sopra effettuate il dipendente non sembra avere disponibilità in busta paga.

Si ricorda come la procedura relativa all’agente della riscossione è una procedura stragiudiziale. Notificato l’atto il datore di lavoro è obbligato alla trattenuta ed al successivo versamento della quota pignorata senza necessità della pronuncia del giudice, ma nei limiti del 50% del suo stipendio netto retributivo. A parere dello scrivente, tuttavia, il Comune dovrà comunicare alla “S….” l’incapienza delle somme in busta paga, restando la possibilità alla società di riscossione di verificare davanti al giudice ordinario le priorità di prelevamento delle somme non più seguendo l’ordine cronologico . 

21 maggio                                Vincenzo Giannotti

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